Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti Tassativi all’Impugnazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale, volto a definire il processo in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione della sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi sono ammessi e quali destinati a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato con sentenza di patteggiamento per il reato di tentata truffa in concorso. La pena concordata tra le parti e applicata dal Tribunale era di un anno e otto mesi di reclusione, oltre a una multa di 500,00 euro. L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio specifico nella sentenza: a suo dire, il giudice di merito avrebbe omesso di valutare la sussistenza di una causa di non punibilità.
La Decisione della Corte e il Principio di Tassatività del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una norma chiave: l’articolo 448-bis del codice di procedura penale. Introdotta nel 2007, questa disposizione elenca in modo tassativo, ovvero esclusivo e non ampliabile, i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Tra questi motivi non rientra il ‘difetto di motivazione’ del giudice circa l’assenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
La Corte ha specificato che le ipotesi di ricorso patteggiamento sono rigorosamente circoscritte dalla legge e che la doglianza sollevata dal ricorrente non rientrava in nessuna delle categorie previste. Pertanto, il ricorso non poteva nemmeno essere esaminato nel merito.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non consentiti dalla legge.
le motivazioni
La ratio dietro la decisione della Corte e, prima ancora, della norma stessa (art. 448-bis c.p.p.) è quella di preservare la natura deflattiva e la stabilità del patteggiamento. Se fosse possibile impugnare liberamente la sentenza per qualsiasi vizio di motivazione, l’istituto perderebbe la sua efficacia di strumento di economia processuale. La scelta di ‘patteggiare’ implica un’accettazione del quadro accusatorio in cambio di uno sconto di pena, e la possibilità di rimettere tutto in discussione deve essere eccezionale. I giudici hanno sottolineato come il legislatore abbia volutamente creato un sistema ‘chiuso’, in cui solo specifiche violazioni di legge possono giustificare un ricorso. La valutazione del giudice di primo grado sull’assenza di cause di proscioglimento è un atto che, una volta formalizzato l’accordo tra le parti, non è più sindacabile in Cassazione attraverso la contestazione della sua motivazione.
le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. Chi opta per il patteggiamento deve essere pienamente consapevole che le vie di impugnazione sono estremamente limitate. È fondamentale che la difesa valuti con estrema attenzione, prima di accedere al rito, ogni possibile causa di proscioglimento o di non punibilità, poiché una volta emessa la sentenza sarà quasi impossibile farle valere lamentando una motivazione carente da parte del giudice. Il ricorso patteggiamento non è uno strumento per riesaminare il merito della decisione, ma solo per contestare vizi ben determinati dalla legge. Un ricorso presentato al di fuori di questi paletti non solo sarà respinto, ma comporterà anche significative sanzioni economiche.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente elencati dall’articolo 448-bis del codice di procedura penale.
Un difetto di motivazione del giudice è un valido motivo per un ricorso patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) è escluso dal novero dei motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27458 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27458 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 08/05/2025
R.G.N. 10597/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 26/01/1973 avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/02/2025 il Tribunale di Brescia ha applicato a COGNOME NOME ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa, in relazione al reato di tentata truffa in concorso a lui ascritto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Festa, assumendo l’omessa valutazione di una causa di punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448 – bis cod. proc. pen. (introdotto con l.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi Ł escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276509).
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 08/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME