Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46524 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46524 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 del TRIBUNALE di PALERMO
r Oto avviso alle parti• i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.NOME COGNOME ricorre tramite Difensore di fiducia per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Palermo il 17 novembre 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere prodotto e detenuto illecitamente più dosi di stupefacente del tipo “crack”, il 16 novembre 2022.
2.11 ricorso si affida ad un solo motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017). La doglianza non può trovare ingresso in questa sede, poiché è vero che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art 444 cod. proc. pen. può essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo delle parti e recepita dal Giudice, giacché la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su essa costituisce errore di diritto, rilevante ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. p pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, P.G. in proc. Neri, Rv. 215825; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619). Tuttavia, le parti che sono pervenute all’applicazione della pena su richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dall’imputazione. L’accusa, infatti, come giuridicamente qualificata, non può essere più messa in discussione, salvi i casi di palese incongruità (Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260392; Sez. 2, n. 6383 del 29/01/2008, COGNOME ed altri, Rv. 239449; Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, P.M. in proc. Obiapuna, Rv. 228047). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, avendo il Giudice di prime cure espressamente fatto riferimento a taluni indici, quali il modesto quantitativo della sostanza e il grad di purezza (alla p.3), non potendo trascurarsi che il decidente ha già derubricato il fatto nell’ipotesi meno grave di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n.309 del 1990.
4.Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si stima equo e conforme a giustizia determinare nella misura indicata in dispositivo, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023.