Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37436 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE di ASTI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Asti ha applicato a NOME COGNOME la pena concordemente richiesta delle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pan., 73, d.P 9 ottobre 1990, n. 309, e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre er cassazione avverso la suddetta sentenza, articolando quattro motivi con cui si duole
del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. d tutti i delitti contestatigli;
della mancata riconduzione della violazione al Testo Unico li stupefacenti all’illecito amministrativo previsto dall’art. 75 del suddetto r rovvedimento normativo;
del mancato riconoscimento dell’esimente ex art. 131-bis co( . pen. quanto al delitto fiscale;
della congruità degli aumenti a titolo di continuazione.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo, il terzo e il quarto dei profili di censura suaccenrhati si fondan su motivi non consentiti.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per rr otivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiest e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegz lità della pe o della misura di sicurezza».
3.2. In tale perimetro normativo, l’esegesi consolidata circoScrive, poi, la rituale deducibilità delle censure relative alla corretta qualificazione giuridica (i comprese quelle relative alle circostanze, cfr. Sez. 6, n 44393 del ·” 44/9/2019-01) ai soli casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emergano con indiscussa immediatezza e senza margini di opinab lità rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inamm’ssibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo d provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971-01). La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolinc , Rv. 28111601; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME, Rv. 279573-01; Se. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri Rv. 272619-01; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, RV. 272252-01; nonché, anche prima dell’inserimento del comma 2-bis nel corpo de l’art. 448 cod. proc. pen., ex multis, Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, COGNOME, FU. 264766-01; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153-01).
In ossequio ai principi suindicati, appaiono del tutto generiche e, comunque, manifestamente infondate le stringatissime doglianze poste alla base del secondo motivo e relative all’asserito uso personale degli stupefacenti, dal sono state contestate condotte di cessione. momento che
t . Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalit, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. di procedura,
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, proc. pen., al di una somma
in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno nella misura indicata in dispositivo. 000, n. 186),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell’a Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente