Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sull’Impugnazione
Il patteggiamento è uno strumento processuale che permette di definire il processo penale più rapidamente attraverso un accordo sulla pena tra imputato e pubblico ministero. Ma cosa succede se, dopo la sentenza, l’imputato non è soddisfatto di un aspetto del calcolo della pena? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi di impugnazione sono ammessi e quali no.
Il Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Nel caso di specie, un imputato aveva concordato una pena per i reati di tentata rapina e lesioni. La sentenza, emessa dal Tribunale di Teramo, applicava la pena di un anno, dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa, tenendo conto delle attenuanti generiche, della continuazione tra i reati e della diminuzione prevista per il rito speciale.
Nonostante l’accordo, la difesa ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo del contendere non era la colpevolezza o la qualificazione del reato, ma un presunto ‘vizio di motivazione’ relativo all’entità della riduzione di pena applicata per il ‘tentativo’ (ai sensi dell’art. 56 c.p.). In sostanza, si contestava il quantum della diminuzione, ritenuto non adeguatamente giustificato dal giudice di primo grado.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sull’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017 (legge n. 103), ha drasticamente ristretto le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Secondo la legge, il ricorso patteggiamento è consentito solo per i seguenti motivi:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e volontario).
2. Mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto (ad esempio, il fatto è stato classificato come furto mentre era una rapina).
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata (ad esempio, una pena superiore al massimo previsto dalla legge).
Come sottolineato dalla Corte, il ‘vizio di motivazione’ non rientra in questo elenco chiuso, se non per la specifica ipotesi in cui riguardi la sussistenza di cause di proscioglimento evidenti (ex art. 129 c.p.p.), che qui non erano in discussione.
La Decisione della Suprema Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte ha spiegato che la doglianza della difesa riguardava l’entità di una riduzione di pena che era stata oggetto dell’accordo tra le parti. Il calcolo della pena finale, comprese le sue singole componenti come la diminuzione per il tentativo, fa parte integrante del ‘patto’ processuale.
Consentire un ricorso per contestare la motivazione su un punto che è stato concordato snaturerebbe la funzione stessa del patteggiamento, che si fonda proprio sulla rinuncia delle parti a contestare nel merito la pena pattuita.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e si allineano a un orientamento consolidato. La riforma del 2017 ha avuto lo scopo di deflazionare il carico di lavoro della Cassazione, evitando ricorsi pretestuosi o dilatori contro sentenze che, per loro natura, nascono da un accordo. Il legislatore ha operato una scelta precisa: la stabilità delle sentenze di patteggiamento prevale sulla possibilità di un riesame ampio, che è invece garantito nei processi ordinari. La contestazione della difesa, lamentando l’entità della riduzione per il tentativo, non metteva in discussione l’illegalità della pena finale, ma solo la congruità di un suo passaggio di calcolo, un aspetto coperto dall’accordo pattizio e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale per chi sceglie la via del patteggiamento: la decisione deve essere ben ponderata. Una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, le vie di impugnazione sono estremamente limitate. Non è possibile ‘ripensarci’ su aspetti del calcolo della pena che erano parte integrante della negoziazione. La stabilità dell’accordo prevale, e i tentativi di rimetterlo in discussione attraverso motivi non previsti dalla legge vengono sanzionati con la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come difetti del consenso, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Il disaccordo sull’entità di una riduzione di pena (come quella per il tentativo) è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No, secondo la sentenza, la contestazione sull’entità di una riduzione di pena che è stata oggetto dell’accordo tra le parti non rientra tra i motivi consentiti per l’impugnazione, in quanto fa parte del calcolo della pena concordato.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48342 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 48342 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto dal DURANTE NOME n. a Giulianova il 5/12/1996 avverso la sentenza del Tribunale di Teramo in data 13/7/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Teramo, in accoglimento della concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, applicava a COGNOME NOME, previa concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generi equivalenti alla recidiva, ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente per il pena di anni uno, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazio delitti di tentata rapina e lesioni in rubrica ascrittigli.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, deducendo il vizio motivazione in relazione all’entità della riduzione effettuata a titolo di tentativo.
La censura difensiva è inammissibile in quanto non consentita. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. intro con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono propor ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputa difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sind
del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. cod.proc.pen. Nella specie la difesa si duole dell’entità della riduzione effettuata ex cod.pen. in misura legale e oggetto di accordo pattizio con la pubblica accusa.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissib con condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Pre iden