Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51842 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51842 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MATERA il 31/01/1968
avverso la sentenza del 26/04/2019 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Il GIP TRIBUNALE di TARANTO, con sentenza in data 26/04/2019, applicava nei confronti di NOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’ art. 629 COD.PEN. .
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa disamina dei profili rilevanti ex art. 129 CPP.
Osserva il Collegio che successivamente all’entrata in vigore (avvenuta il 3.8.2017) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la recente legge n. 103 del 2017, non è più consentito, rispetto ai motivi proposti, I ricorso in sede di legittimità avverso senten patteggiamento. Infatti, ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod.proc.pen.) solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difett correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fa all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”. Dall’analisi della suddetta norma app pertanto chiaro che la rilevanza dell’intervento riformatore comporta l’esclusione, dal novero de casi di ricorso per cassazione, della questione di specie, peraltro evidentemente superata, quanto al preteso profilo di errore attinente all’espressione della volontà, dalla presentazione di ista di applicazione pena da parte degli imputati o del rispettivo procuratore speciale.
Tanto premesso, deve ulteriormente rilevarsi che, con la modifica dell’art. 610 cod.proc.pen. e l’introduzione del comma 5 bis, si prevede che la Corte di cassazione dichiari senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento aventi ad oggetto motivi non deducibili. L’istituzione di tale forma di declarator si ispira alla necessità di alleggerire il carico delle udienze dinanzi la Suprema Corte, sicchè s prevista espressamente l’ipotesi di un provvedimento emettibile de plano senza formalità di procedura e, quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisi alle part Ne deriva che non è necessario acquisire il parere del Procuratore Generale e di citare il difensore; trattandosi poi di inammissibilità dichiarata de plano deve necessariamente ritenersi, al proposito, che valga quale riferimento normativo circa la forma e struttura del provvedimento
La disciplina dettata dalrart. 591 secondo comma cod.proc.pen. (riferito appunto a tutte le ipote in cui il giudice dell’impugnazione, sia essa ordinaria o straordinaria, sia esso di appello cassazione, dichiara l’inammissibilità), con il quale si stabilisce appunto che la forma provvedimento adottabile è l’ordinanza.
L’applicazione dei suddetti principi al caso in esame comporta la declaratoria di inammissibili de plano con ordinanza del proposto ricorso, non facendosi questione di alcuna delle questioni ancora proponibili.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determin della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), a versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2019
Il Consigliere COGNOME
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