Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39343 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 del TRIBUNALE di MONZA
403 t 9- e 1444-99- alle – Pef – tit
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il Tribunale di Monza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a NOME, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all’art. 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della detenzione per uso non esclusivamente personale di 13,47 g lordi di cocaina e di 26,10 g lordi di eroina (sostanza suddivisa in due involucri).
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha sostanzialmente dedotto l’omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in considerazione del prospettato uso esclusivamente personale dello stupefacente detenuto.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in quanto deducente la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 dell’11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, COGNOME, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, COGNOME, in motivazione).
All’inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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