Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16230 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. emessa il 3 ottobre 2023 il GIP del di Torino applicava, su concorde richiesta delle parti, a COGNOME NOME la pena di e mesi 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, 56, 82, 575 cod. pen. in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di COGNOME di cui agli artt. 2, 4 L. 497/1974 per aver detenuto illegalmente un’arma da spa la recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e il vincolo della co
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al 133 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile e la inammissibilità va dichiarata de plano, trattandosi di modello procedimentale (v. Sez. V n. 28578 del 6.3.2018, rv 273323) applicabile in rela ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena delle parti, ai sensi dell’art. 610 co.5bis cod.proc.pen. .
I motivi di ricorso sono da ritenersi non consentiti dalla legge, in riferime previsto nella vigente disposizione regolatrice – art. 448 co.2 bis trattandosi di richiesta di applicazione della pena posteriore al 3 agosto 2017.
Con tale disposizione il legislatore, ferma restando la ricorribilità per cass sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti (anche in virtù del genera contenuto in Costituzione, all’art. 111 comma 7) ha realizzato una stringente ti dei motivi proponibili avverso tale particolare decisione.
In particolare, la ricorribilità per cassazione è affermata come possibile «solo» attinenti alla espressione della volontà dell’imputato, al difetto della corre richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla pena o della misura di sicurezza.
In ragione dei connotati di specialità del rito del patteggiamento, basato – co sull’incontro della volontà delle parti, con accordo teso a prospettare al determinato esito del procedimento penale, il legislatore della recente riforma ritenuto di «scorporare» la decisione applicativa di pena dal generale ambito ap dell’articolo 606 del codice di rito (norma che individua i possibili motivi d cassazione avverso le sentenze pronunziate in grado di appello o inappellab creazione di un ambito specializzante .
La selezione, peraltro, riguarda non già la specie di motivi ( le tradizionali ca violazione di legge o del vizio di motivazione), quanto piuttosto la «direzione» dei nel senso che il ricorso per cassazione risulta consentito solo se ha ad oggetto punti della decisione emessa a seguito di patteggiamento.
Da ciò deriva che vi sono aspetti della decisione emessa ai sensi degli artico cod.proc.pen. sottratti alla ricorribilità se – ed in quanto – i contenuti della conformi all’accordo intervenuto tra le parti e non si deduca illegalità della p qualificazione giuridica del fatto o vizio di espressione della volontà dell’imputa
Nel caso in esame non si verte, pertanto, nè in tema di «difformità» tra conte richiesta e quelli della decisione, nè in tema di vizio della espressione d dell’imputato, nè in tema di «illegalità» della pena, divendosi intendere per ta l’insegnamento di Sez. U. n. 33040 del 2015 Jazouli : a) quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattame per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori sanzionatorio come delineato dal codice penale ; b) quella derivante da un procedi commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali .
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ri pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare co determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente