Ricorso Intempestivo: Quando la Scadenza dei Termini Costa Cara
Nel mondo del diritto, il tempo è un fattore cruciale. Il rispetto delle scadenze procedurali non è una mera formalità, ma un requisito fondamentale per la validità degli atti processuali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 27490/2024) ribadisce con forza questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso intempestivo e condannando il ricorrente a severe conseguenze economiche. Questa decisione offre uno spunto essenziale per comprendere perché i termini di impugnazione sono inderogabili e quali rischi si corrono ignorandoli.
I Fatti del Procedimento
Il caso trae origine da una condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale emessa dal Tribunale di Firenze. L’imputato aveva proposto appello, ma la Corte d’Appello lo aveva dichiarato inammissibile per genericità con un’ordinanza emessa in camera di consiglio. Contro questa decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione. Tuttavia, è proprio sulla tempistica di quest’ultimo ricorso che si è concentrata l’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Ricorso Intempestivo
La Corte di Cassazione ha rilevato una discrepanza fatale nelle date: l’ordinanza della Corte d’Appello era stata deliberata, depositata e comunicata in data 29 settembre 2023. Il ricorso per cassazione, invece, era stato depositato solo il 27 novembre 2023, quasi due mesi dopo.
Questo ritardo ha reso il ricorso intempestivo. La Corte ha infatti stabilito che l’atto era stato presentato ben oltre il termine perentorio previsto dalla legge. Di conseguenza, i giudici non hanno potuto esaminare le ragioni di merito del ricorso, fermandosi a questa pregiudiziale valutazione di inammissibilità.
L’Analisi Giuridica della Corte sui Termini di Impugnazione
La motivazione della decisione si fonda su una precisa applicazione delle norme del codice di procedura penale. In particolare, gli articoli 585 e 544, comma 2, lettera a), stabiliscono che per i provvedimenti emessi in seguito a un procedimento in camera di consiglio, il termine per proporre impugnazione è di 15 giorni. Tale termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento.
Nel caso specifico, il termine di 15 giorni era iniziato a decorrere dal 30 settembre 2023 (giorno successivo alla comunicazione) e scadeva il 15 ottobre 2023. La stessa ordinanza impugnata riportava un timbro di irrevocabilità proprio a partire da tale data, a conferma della scadenza del termine. Depositare il ricorso il 27 novembre significava agire con oltre un mese di ritardo, un errore che ha precluso ogni possibilità di riesame.
Implicazioni Pratiche: Costi e Sanzioni
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, la Corte ha ravvisato profili di colpa nella causa di inammissibilità, citando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000). Per questo motivo, ha condannato il ricorrente a versare un’ulteriore somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione non è automatica, ma viene applicata quando l’errore procedurale è imputabile a negligenza della parte, come nel caso di un palese ritardo. La decisione sottolinea che l’accesso alla giustizia è un diritto che va esercitato con diligenza e nel rispetto delle regole, la cui violazione comporta conseguenze tangibili e onerose.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era un ricorso intempestivo, ovvero è stato depositato oltre il termine perentorio di 15 giorni previsto dalla legge, che decorreva dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
Qual è il termine per impugnare un’ordinanza emessa in camera di consiglio?
Secondo la decisione, basata sugli artt. 585 e 544 cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione contro un’ordinanza emessa in camera di consiglio è di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che propone un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nell’aver causato l’inammissibilità, può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27490 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 27490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME nei confronti dell’ordinanza di inammissibilità per genericità dell’appello da lui formulato avverso sentenza del Tribunale di Firenze del 28 aprile 2021, con cui è stato condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale;
Considerato che il ricorso risulta sia stato redatto, sottoscritto e depositat 27.11.2023, mentre l’ordinanza è stata deliberata e depositata contestualmente in data 29.9.2023, con comunicazione del deposito del provvedimento avvenuta in pari data; 2.1. Ritenuto, pertanto, che il ricorso è intempestivo ai sensi degli artt. 585 e 544 comma 2, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi applicare, nel caso di specie, il termine 15 giorni per proporre impugnazione, a decorrere dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio. Del resto, in calce al provvedimento impugnato dal ricorrente è apposto i timbro di irrevocabilità alla data del 15.10.2023, calcolato il decorso del termine predet a partire dal 30.9.2023.
Rilevato, pertanto, che il ricorso intempestivo è inammissibile, sicchè segue, ai sens dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 marzo 2024.