Ricorso Inammissibile Truffa: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di ricorso inammissibile truffa, delineando con chiarezza i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza di condanna in sede di legittimità. Questa decisione offre importanti spunti sulla specificità richiesta ai motivi di ricorso e sulla discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti e della pena.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato per il reato di truffa dalla Corte d’Appello di Venezia, ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa lamentava diversi vizi della sentenza di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento della condanna o una riduzione della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso dell’Imputato
Il ricorso si articolava su tre motivi principali:
1. Errata valutazione degli elementi del reato: Si contestava la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di truffa, sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse errata.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: La difesa lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
3. Eccessività della pena: Si riteneva la sanzione applicata sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.
Ricorso Inammissibile Truffa: L’Analisi della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi e li ha rigettati tutti, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte per ciascun punto.
La Ripetitività dei Motivi e la Mancanza di Specificità
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché non rappresentava una critica argomentata e specifica alla sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse questioni già sollevate e respinte nel grado precedente. La Cassazione ha ricordato che il ricorso non può essere una semplice reiterazione delle difese precedenti, ma deve contenere una critica puntuale e mirata alla decisione impugnata. Inoltre, la Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero motivato adeguatamente sulla sussistenza di tutti gli elementi del reato di truffa, incluso il dolo, desumibile dalle concrete modalità dell’azione criminosa.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha riaffermato un principio consolidato: la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Per motivare un diniego, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata considerata logica e priva di vizi.
La Discrezionalità nella Determinazione della Pena
Infine, riguardo all’eccessività della pena, la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. La graduazione della pena, ovvero la sua quantificazione concreta, è espressione della discrezionalità del giudice, che la esercita seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, la motivazione è coerente e non manifestamente illogica.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio fondamentale della funzione del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando i motivi di ricorso si risolvono in una mera riproposizione di argomenti di fatto già vagliati o contestano scelte discrezionali del giudice adeguatamente motivate, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per la difesa tecnica: un ricorso per Cassazione ha successo solo se individua specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le argomentazioni di merito rende il ricorso inammissibile truffa e comporta, oltre alla conferma della condanna, un ulteriore aggravio di spese per l’imputato. La decisione sottolinea l’ampia discrezionalità del giudice di merito in tema di attenuanti e di quantificazione della pena, ambiti in cui l’intervento della Cassazione è eccezionale e limitato ai soli casi di motivazione assente, contraddittoria o palesemente illogica.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a ripetere pedissequamente le argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, risolvendosi in motivi non specifici ma solo apparenti.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se richieste?
No, la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è un obbligo ma rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Per negarle, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza dover analizzare ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la determina secondo i principi degli artt. 132 e 133 del codice penale. Tale valutazione non è consentita in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35209 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
C ro> Letto il ricorso di NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità lamentando l’insussistenza sotto il profilo oggettivo del reato di truffa, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice del merito ha adeguatamente motivato a pagine 3 e 4 della sentenza impugnata circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 640 cod. pen., conforme all’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui “in tema di truffa, la prova dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziare la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l’inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione” (Cass. Sez. 5, sentenza n. 30726/2020, Rv. 279908, Giunchiglia);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod, Pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.