Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione sui Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, confermando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando si tenta di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito. Il caso riguarda un’impugnazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Bari in materia di stupefacenti.
Il Contesto Giudiziario
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre distinti motivi di doglianza. L’obiettivo era ottenere una revisione della propria posizione, contestando la responsabilità penale, chiedendo una qualificazione giuridica più favorevole del reato e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Analisi dei Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo alla medesima conclusione per tutti: l’inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della difesa e le ragioni della decisione dei giudici.
La Responsabilità Penale e la Finalità di Spaccio
Il primo motivo del ricorso contestava la sussistenza della responsabilità penale, in particolare la finalità di spaccio della sostanza detenuta. La Corte di Cassazione ha liquidato rapidamente questo punto, evidenziando come tale doglianza fosse ‘interamente versata in fatto’. In altre parole, la difesa non ha sollevato un vizio di legittimità (come un errore di interpretazione della legge o un vizio di motivazione), ma ha tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di Cassazione. La Corte ha ritenuto ‘congrua’ la motivazione fornita dalla Corte d’Appello su questo specifico aspetto.
La Riqualificazione del Reato e le Attenuanti Generiche
Anche il secondo e il terzo motivo hanno subito la stessa sorte. La richiesta di riqualificare il fatto nella fattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, è stata respinta. La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già adeguatamente considerato gli elementi rilevanti, come il quantitativo di droga e le modalità della condotta, per escludere tale ipotesi meno grave.
Analogamente, la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata giudicata infondata. La Corte ha dato atto che la sentenza impugnata aveva motivato il diniego evidenziando ‘l’assenza di elementi positivi di valutazione’, una decisione che rientra nella discrezionalità del giudice di merito se correttamente argomentata, come in questo caso.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o stabilire come si sono svolti i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Nel caso specifico, tutti i motivi di ricorso si sono risolti in una critica all’apprezzamento fattuale compiuto dalla Corte d’Appello. Poiché la motivazione della sentenza di secondo grado è stata ritenuta logica, coerente e completa (‘congrua’), non vi era spazio per un intervento della Suprema Corte. La dichiarazione di ricorso inammissibile è stata, quindi, una conseguenza diretta e inevitabile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza si conclude con una statuizione netta: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta due conseguenze pratiche per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nello stesso giudizio di cassazione. La seconda è il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista dalla legge proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. La decisione della Corte d’Appello diventa così definitiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi sollevati erano contestazioni relative alla valutazione dei fatti (questioni di merito), attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse adeguata e logica.
Quali erano i principali argomenti presentati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava tre punti principali: la sua responsabilità penale per finalità di spaccio, la mancata riqualificazione del reato in un’ipotesi di lieve entità e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile in questo caso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del processo e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3994 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3994 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SHQITARE( ALBANIA) il 30/07/1981
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso e la memoria, con la quale la difesa insiste sugli stessi.
Rilevato che il primo motivo – avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, la finalità di spaccio – è interamente versato in fatto, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 3).
Lo stesso dicasi per il secondo motivo – avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, (vedi pag. 4, nella parte in cui ci si sofferma sul quantitativo di droga detenuta e sulle modalità della condotta) – e il terzo motivo – relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – (pag. 4, nella parte in cui si sottolinea l’assenza di elementi positivi di valutazione per la concessione del beneficio).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.