Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16142 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16142 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRINARI NOME NOME a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. DEL RIESAME di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L’ordinanza impugNOME è stata emessa il 10 ottobre 2023 dal Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE in sede di appello cautelare avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a NOME COGNOME per il reato di furto aggravato commesso su beni trafugati all’interno della struttura sanitaria ove la donna svolgeva l’attività di operatrice socio-sanitaria.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagata a mezzo del proprio difensore di fiducia.
L’unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio del Collegio della cautela in ordine all’incidenza sulle esigenze cautelari della sospensione dal servizio, dato nuovo agitato nell’istanza de libertate poi respinta dal Giudice per le indagini preliminari. Si legge nel ricorso che, poiché l’indagata è oggi ancora una dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE, ancorché sospesa dal servizio, ella non potrebbe intraprendere altri rapporti lavorativi e, quindi, incorrere in nuovi illeciti.
Errato sarebbe, altresì, il giudizio negativo del Tribunale del riesame sulla personalità dell’indagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo esso è aspecifico in quanto non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha fatto leva sulla natura di reati comuni di quelli commessi – non necessariamente legati alla collocazione lavorativa dell’autrice – donde l’irrilevanza in punto di esigenze cautelari dell’avvenuta sospensione dal servizio e dell’impossibilità di intrattenere altri rapporti di lavoro. A fronte di questo ragionamento, più che logico, la ricorrente continua ad indugiare sulla pretesa consequenzialità tra esclusione dal mondo del lavoro (quantomeno di quello pubblico) e elisione del rischio di recidiva, percorrendo, così, una direttrice critica inconferente con quanto ritenuto dal Tribunale.
Il ricorso è, poi, aspecifico anche quanto al tema del giudizio in punto di personalità, che comunque il Tribunale ha tratteggiato negativamente, legandosi alla «spiccata e incontrollata propensione dell’imputata verso la commissione di tali reati», giudizio pienamente coerente con le condizioni nelle quali il reato è stato commesso e su cui non si coglie, nel ricorso, alcuna puntuale osservazione critica.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determiNOME in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in
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colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2024.