Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce un Principio Fondamentale
Quando si impugna una sentenza, non basta essere in disaccordo con la decisione. È necessario presentare argomenti solidi e, soprattutto, nuovi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a riproporre questioni già esaminate e rigettate. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le strategie difensive efficaci.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 95 del Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), relativo a false dichiarazioni per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la prima sentenza escludendo la recidiva e rideterminando la pena, aveva confermato la sua responsabilità penale.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando due principali vizi: la violazione dell’art. 95 e un’errata valutazione delle circostanze processuali, nonché la violazione dell’art. 62-bis del codice penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Valutazione della Corte: Un Ricorso Meramente Riproduttivo
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. L’analisi dei giudici è stata netta: i motivi di ricorso non erano ammissibili in sede di legittimità. Il motivo è semplice quanto fondamentale: le argomentazioni presentate non erano altro che una sterile riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale nel giudizio di appello.
In pratica, l’imputato non ha sollevato nuovi profili di diritto o evidenziato vizi logici specifici nella sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, cosa non consentita davanti alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni: Il Principio di Autosufficienza del Ricorso e i Limiti del Sindacato di Legittimità sul Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su due pilastri del nostro sistema processuale penale.
Il primo è che il ricorso inammissibile si configura quando l’atto è ‘meramente riproduttivo’. L’appello in Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre le stesse identiche questioni già discusse in appello, senza criticare specificamente la risposta data dal giudice precedente, rende il ricorso privo di fondamento.
Il secondo pilastro riguarda il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ricordato che la determinazione della pena e la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Questa valutazione non può essere messa in discussione in Cassazione, a meno che non risulti frutto di un puro arbitrio o sia supportata da una motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva congruamente spiegato le ragioni per cui aveva negato le attenuanti, rendendo la sua decisione incensurabile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La lezione pratica che emerge è chiara: per affrontare con successo un ricorso in Cassazione, è indispensabile concentrarsi sui vizi di legittimità della sentenza di appello. È necessario dimostrare perché il giudice di secondo grado ha sbagliato nell’applicare la legge o perché il suo ragionamento è stato illogico o contraddittorio. Un ricorso che si limita a ripetere ‘la stessa storia’ è destinato a essere dichiarato inammissibile, con un conseguente aggravio di spese per l’imputato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se, tra le altre ragioni, si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla corte precedente, senza sollevare specifiche critiche sulla legittimità o logicità della motivazione di quella decisione.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un giudice di merito?
Di norma no. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se tale decisione è frutto di arbitrio o si basa su una motivazione manifestamente illogica, ma non può riesaminare le valutazioni di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la persona che lo ha presentato viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1175 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1175 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il 17/12/1987
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere escluso l’operatività della recidiva e rideterminato la pena, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (accertato il 09/03/2017).
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell’art. 95 d.P.R. 115/2002 e relativo vizio di motivazione, nonché omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali; violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione, nonché omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al primo motivo, le pp. 1 e 2 sent. imp.). Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente illustrato le ragioni del diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche (p. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il