Ricorso inammissibile: quando l’appello è generico e riproduttivo
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e critici nei confronti della sentenza impugnata. Un recente caso esaminato dalla Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità delle argomentazioni porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato dalla Corte di Appello di Torino per i reati di false attestazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) e violazione delle norme in materia di misure di prevenzione. L’imputato, durante un controllo, aveva fornito le generalità del fratello. La sua reale identità era stata poi accertata con certezza presso gli uffici di polizia.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: uno relativo all’affermazione della sua responsabilità e l’altro concernente la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e genericità, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile.
Il Primo Motivo: La Genericità della Censura sulla Responsabilità
Il primo motivo di ricorso contestava la ricostruzione dei fatti che aveva portato all’affermazione di colpevolezza. Tuttavia, la Corte ha rilevato che le argomentazioni presentate erano meramente riproduttive di censure già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito.
La Cassazione ha ribadito un principio cardine: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Non si può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare le prove (come le modalità di identificazione dell’imputato) o di scegliere una lettura alternativa dei fatti. Un ricorso è ammissibile solo se evidenzia vizi logici macroscopici o travisamenti specifici e decisivi delle prove, cosa che in questo caso non è avvenuta. Le doglianze erano generiche e non si confrontavano criticamente con la solida motivazione della sentenza d’appello.
Il Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla graduazione della pena e al bilanciamento delle circostanze, è stato giudicato inammissibile. La determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla seguendo i criteri degli artt. 132 e 133 del codice penale.
La Cassazione può sindacare tale valutazione solo se è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, non se l’imputato semplicemente non è d’accordo con la pena inflitta. Inoltre, la Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse correttamente evidenziato un divieto di legge (art. 99, comma 4, c.p.) che impediva, nel caso specifico di recidiva contestata, di considerare le attenuanti generiche equivalenti o prevalenti. Pertanto, anche questa censura era manifestamente infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per Cassazione, per non essere dichiarato inammissibile, deve possedere un alto grado di specificità. Non può limitarsi a ripetere argomenti già vagliati nei gradi precedenti né può trasformarsi in una richiesta di riesame del compendio probatorio. Il ricorrente ha l’onere di individuare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, confrontandosi criticamente e puntualmente con essa.
In questo caso, l’impugnazione è stata giudicata carente sotto entrambi i profili. Le censure erano astratte, non specifiche e miravano a ottenere una nuova valutazione nel merito, compito che esula completamente dalle funzioni della Corte di Cassazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante per la difesa tecnica. Per avere successo in Cassazione, un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni d’appello. È necessario un lavoro di analisi critica della sentenza impugnata, volto a scovare specifici vizi di legittimità. La genericità e la richiesta di una nuova valutazione dei fatti conducono inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a riprodurre censure già respinte nei gradi di merito e chiedevano una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può modificare la pena a meno che la decisione del giudice di merito non sia frutto di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. La quantificazione della pena è una valutazione discrezionale del giudice che ha esaminato i fatti, e il controllo della Cassazione è limitato alla correttezza giuridica e logica della motivazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000,00 Euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8816 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8816 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 76 L. 159/2011 (fatti commessi in Torino il 22 marzo 2020);
che l’atto di impugnativa consta di due motivi;
che con memoria trasmessa tramite PEC in Cancelleria in data 5 febbraio 2025, quindi tardivamente (secondo quanto stabilito da Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308), il difensore del ricorrente ha indicato le ragioni a sostegno dell’ammissibilità dei motiv
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pag. 1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha congruamente dato conto di come l’identificazione dell’imputato, come colui che aveva decliNOME le false generalità del fratel fosse avvenuta negli uffici di polizia in maniera certa, perché effettuata tramite la sua scheda d sua fotosegnalamento e il codice CUI), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle font probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il secondo motivo, che censura l’operata graduazione della pena nonché il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva, la quale sarebbe stata in ogni caso illegittimamente applicata, oltre che essere generico, perché privo di confronto critico con il tenore della motivazione al riguardo rassegnata (che evidenziava come per divieto di legge le circostanze attenuanti generiche non potessero essere poste in equivalenza alla recidiva ex ad 99, comma 4, cod. pen. e come l’appellante fosse in ogni caso soggetto di spiccata pericolosità) prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli ar 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitr o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idone realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931);
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente