Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello al Patteggiamento
Presentare un ricorso contro una sentenza penale, specialmente quando questa deriva da un patteggiamento, richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non basta lamentare un vizio, bisogna argomentarlo. Quando ciò non avviene, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Analizziamo questa importante decisione per capire le regole del gioco processuale.
Il Caso: Appello contro una Sentenza di Patteggiamento
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Bologna. L’imputato aveva concordato la pena per violazioni della normativa sugli stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 309/1990). Successivamente, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo l’illegalità della pena e l’omesso proscioglimento secondo l’articolo 129 del codice di procedura penale.
I Motivi di Appello e i Limiti Normativi
La legge, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, pone dei paletti molto precisi alla possibilità di ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. L’appello è consentito solo per motivi specifici, tra cui:
*   Difetti nell’espressione della volontà di patteggiare.
*   Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
*   Errata qualificazione giuridica del fatto.
*   Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il ricorrente, nel suo atto, si è limitato a invocare l’illegalità della pena, senza però fornire alcuna spiegazione o argomento a sostegno di tale affermazione.
Perché un Ricorso è Inammissibile? La Decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. I giudici hanno evidenziato che l’atto di impugnazione era completamente privo di argomentazioni. Il ricorrente non ha spiegato in che modo la pena applicata fosse illegale né ha fornito elementi a supporto della sua tesi. Questa carenza è fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte ha basato la sua decisione sul principio secondo cui un ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente. Non spetta al giudice ricercare o immaginare le ragioni che il ricorrente avrebbe potuto addurre. L’onere di motivare l’impugnazione in modo chiaro e dettagliato grava interamente sulla parte che la propone. La semplice enunciazione di un motivo di ricorso, senza alcuna elaborazione argomentativa, equivale a non averlo proposto affatto. Di conseguenza, non potendo esaminare il merito di una doglianza non argomentata, alla Corte non è rimasta altra scelta che dichiarare l’inammissibilità dell’atto, applicando l’articolo 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale, e in particolare una di patteggiamento. La decisione sottolinea che la redazione di un ricorso è un’attività tecnica che non ammette superficialità. È indispensabile non solo individuare il corretto motivo di impugnazione tra quelli consentiti dalla legge, ma anche e soprattutto sviluppare un’argomentazione logico-giuridica che lo sostenga. In assenza di questo sforzo, il ricorso è destinato a fallire prima ancora di essere esaminato nel merito, con l’ulteriore conseguenza negativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
 
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma la legge restringe i motivi di ricorso a casi specifici, come vizi nella volontà dell’imputato, un’errata qualificazione giuridica del fatto, o l’illegalità della pena applicata. Non è un’impugnazione aperta a qualsiasi critica.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente si è limitato a enunciare i motivi di appello (es. ‘illegalità della pena’) senza fornire alcuna argomentazione, spiegazione o dettaglio a sostegno delle proprie ragioni, rendendo l’impugnazione manifestamente infondata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso fissata in 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7664  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ( CUI. 01RISQ1) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che a Oltion Cullhaj (CUI 01RISQ1) è stata applicata dal Tribunale la pena su richiesta delle parti per violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che l’imputato eccepisce l’illegalità della pena e l’omesso proscioglime dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: secondo l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imput ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta sol attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazio e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen di sicurezza;
Rilevato che il ricorrente non ha allegato alcun argomento a sostegno delle proprie r
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilev declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cass ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente