Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43797 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SERIATE il 09/11/1972
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6 febbraio 2023 la Corte di appello di Brescia, in riforma della pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale di Cremona in data 21 febbraio 2022, ha dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l’effetto condannandolo alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consoli, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea applicazione dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. quanto alla ricorrenza del ragionevole dubbio circa la sussistenza della sua responsabilità penale, essendo onere dell’accusa quello di provare che l’etilometro utilizzato fosse stato regolarmente revisionato; mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza a carico della difesa dell’onere di allegare concreti elementi attraverso cui contestare lo scaturito esito dell’effettuato esame dell’alcoltest.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato (pag. 4 e ss.), di fatto reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, implicitamente vagliate da parte della Corte territoriale.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò
solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente