Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si impugna una sentenza, non basta semplicemente dissentire dalla decisione del giudice. È fondamentale articolare critiche precise e puntuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e astratti. Questa decisione non solo conferma la condanna precedente, ma aggiunge un ulteriore costo per il ricorrente, evidenziando come un’impugnazione mal formulata possa avere conseguenze economiche significative.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura. La decisione, emessa inizialmente dal Tribunale di Bari, era stata confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità, la misura della pena inflitta e il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario in modo netto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La Corte non è quindi entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità stessa dell’atto di impugnazione.
Analisi del ricorso inammissibile: Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto l’appello. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso ‘manifestamente infondati’ e ‘generici’. Ma cosa significa concretamente?
### La Genericità dei Motivi
I giudici hanno osservato che l’atto di ricorso era privo di un reale confronto con la sentenza impugnata. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le proprie tesi in modo astratto. Mancava quella che la giurisprudenza, richiamando la storica sentenza ‘Galtelli’ delle Sezioni Unite (n. 8825/2016), definisce una ‘critica necessaria’ e una ‘analisi censoria’ degli argomenti posti a fondamento della decisione di secondo grado. In sostanza, un ricorso non può essere una semplice ripetizione di doglianze già espresse, ma deve dimostrare perché il ragionamento del giudice precedente è sbagliato.
### La Coerenza della Sentenza d’Appello
La Cassazione ha inoltre sottolineato che il ragionamento sviluppato dal giudice d’appello era coerente con le risultanze processuali e non appariva né illogico né contraddittorio. Di fronte a una motivazione solida, un ricorso generico non ha alcuna possibilità di successo.
### Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali. Inoltre, la norma prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità. La Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000) ha chiarito che questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato alcuna scusante, applicando quindi la sanzione nella misura di 3.000 euro.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale negli atti di impugnazione. Presentare un ricorso inammissibile non è solo una strategia processuale perdente, ma comporta anche un aggravio di costi. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile che il ricorso dialoghi criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone con precisione i vizi logici o le violazioni di legge. Qualsiasi approccio generico è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con tutte le conseguenze economiche che ne derivano.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e generici, privi di un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza una specifica analisi degli errori che si intendeva denunciare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le contestazioni sono formulate in modo vago e astratto, senza attaccare specificamente i passaggi logici e giuridici della motivazione della sentenza che si sta impugnando. In pratica, non basta affermare di non essere d’accordo, ma bisogna spiegare nel dettaglio perché il giudice ha sbagliato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44454 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44454 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità, alla misura della pena e alla continuazione tra i reati.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr idente –