Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 118 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 118 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME (alias COGNOME), nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 05 -08-2025 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 agosto 2025, il Tribunale del Riesame di Torino rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME, imputato dei reati ex art. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 512 bis cod. pen., avverso il provvedimento della Corte di appello di Torino del 9 luglio 2025, con cui era stata disattesa l’istanza volta alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza del Tribunale piemontese, NOME COGNOME, tramite i suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e dell’erronea applicazione della legge penale, la valutazione sulle esigenze cautelari e sulla mancata sostituzione della misura di massimo rigore, lamentando il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che avrebbe fatto ricorso a mere affermazioni congetturali, senza considerare che il ricorrente, dopo l’importazione di droga di fine ottobre 2019, non è incorso in ulteriori violazioni della normativa sugli stupefacenti, per cui, anche tenuto conto del fatto che la misura inframuraria è in esecuzione da oltre due anni, il rischio di recidiva ben poteva essere salvaguardato con la misura degli arresti domiciliari, accompagnata dal divieto di contatti con persone estranee al nucleo familiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, rispetto al giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari e sul l’adeguatezza della custodia cautelare in carcere, l’ordinanza gravata non presenta vizi di legittimità. Ed invero al riguardo il Tribunale del Riesame, nel richiamare la presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari, valorizzando a tal fine il fatto che COGNOME si è reso colpevole di gravi reati che hanno portato a una condanna a suo carico ad oltre dieci anni di reclusione, ciò a conferma della sua qualificata propensione a organizzare lucrose attività criminali associate con un ruolo di primo piano, avendo altresì i giudici di merito attestato che il ricorrente ha avuto pericolosi contatti sino al febbraio 2023, ossia sino all’esecuzione dell’ordinanza cautelare . Il giudizio sull’elevata pericolosità sociale di NOME COGNOME, tale da rendere inefficaci misure diverse da quella di massimo rigore, è stato inoltre corroborato dalla considerazione dei precedenti
penali a suo carico, non proprio recenti, ma comunque numerosi ed eterogenei (corruzione, falsi, ricettazione e una condanna specifica in tema di stupefacenti).
Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, il giudizio sul mancato superamento della duplice presunzione normativa circa la persistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura di massimo rigore non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto sostanzialmente differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire in tal senso la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come avvenuto nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME