Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41351 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Lapusneanu NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Roma il 20 settembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Roma il 13 ottobre 2021, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 10 settembre 2021, in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
L’imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in relazione sia all’affermazione di penale responsabilità sia alla scelta del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Le doglianze sono estremamente generiche, richiamano astratti principi di diritto non “calati”, tuttavia, nel caso di specie e risultano, comunque, meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito alle pp. 2-3 della sentenza impugnata, con cui il ricorso non si confronta.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.