Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere di Specificità dei Motivi
Nel processo penale, l’atto di appello rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa, ma la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e aspecifici. Questo caso offre uno spunto di riflessione sull’importanza di redigere un’impugnazione che si confronti criticamente e puntualmente con la decisione che si intende contestare.
I Fatti del Caso
Due fratelli, condannati dalla Corte d’Appello, decidevano di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza. L’impugnazione si basava su un unico motivo, volto a contestare l’affermazione di responsabilità per il reato loro ascritto. Tuttavia, come vedremo, la formulazione del ricorso si è rivelata fatale per le sorti del processo.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. La decisione si fonda sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi che mancano di specificità. Secondo i giudici, il motivo proposto era del tutto generico e non specificava in modo adeguato le ragioni di doglianza, sia in fatto che in diritto.
Le Motivazioni: Perché un Appello è Considerato “Generico”?
La Corte ha sottolineato che i ricorrenti non si erano in alcun modo confrontati con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In particolare, la Corte d’Appello aveva negato la concessione delle attenuanti generiche (previste dall’art. 62 del codice penale) sulla base di una valutazione precisa: i precedenti penali a carico di entrambi gli imputati. Tali precedenti erano stati considerati indicativi di una “elevata capacità a delinquere”.
Il ricorso, invece di contestare specificamente questa valutazione, si è limitato a una critica generica, senza sviluppare un’argomentazione logico-giuridica capace di incrinare il ragionamento del giudice di secondo grado. Questa mancanza di confronto diretto e puntuale con la motivazione della sentenza ha reso il ricorso inammissibile, poiché non ha permesso alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze molto serie per i ricorrenti. Innanzitutto, la sentenza di condanna diventa definitiva. In secondo luogo, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Infine, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che viene irrogata quando l’impugnazione è rigettata per colpa dei ricorrenti, come nel caso di un ricorso manifestamente infondato. Questa pronuncia ribadisce l’onere per la difesa di redigere atti di impugnazione dettagliati, specifici e pertinenti, pena la preclusione a un esame nel merito.
Cosa rende un ricorso alla Corte di Cassazione inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico e aspecifico, ovvero se non indica chiaramente le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e non si confronta criticamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Per quale motivo erano state negate le attenuanti generiche nel caso di specie?
Le attenuanti generiche erano state negate dalla corte di merito in ragione dei precedenti penali a carico degli imputati, considerati indicativi di una loro elevata capacità a delinquere.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18534 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
”’
COGNOME COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti dalla difesa di NOME COGNOME e di NOME NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, sono manifestamente infondati.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzioNOMErio.
L’unico motivo proposto è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, no specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in al modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 cod. pen. ad entrambi gli imputati in ragione dei precedenti penali a loro carico, indicativi di elevata capac a delinquere.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p.’ la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
‘ere estensore
Il Presidente]