La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42644 del 2023, ha affrontato un’interessante questione di procedura penale, chiarendo i confini del cosiddetto provvedimento abnorme. La pronuncia stabilisce che la decisione del Giudice dell’udienza preliminare (GUP) di non pronunciarsi sull’utilizzabilità di alcune prove, rinviando la questione al dibattimento, non costituisce un atto abnorme e, pertanto, non è immediatamente impugnabile in Cassazione. Analizziamo insieme i dettagli della vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso: La Decisione del GUP di non Decidere
Durante l’udienza preliminare, la difesa di un’imputata aveva sollevato due eccezioni di inutilizzabilità: una relativa ad alcune dichiarazioni rese dalla stessa imputata e l’altra riguardante una consulenza grafologica disposta dal pubblico ministero. Il Giudice dell’udienza preliminare, anziché decidere nel merito di tali eccezioni, le ha respinte sostenendo che una tale valutazione non fosse dovuta in quella fase e che la questione dovesse essere rimessa al giudice del dibattimento. Di conseguenza, ha disposto il rinvio a giudizio dell’imputata.
Il Ricorso in Cassazione e la Tesi del Provvedimento Abnorme
Contro questa decisione, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il provvedimento del GUP fosse abnorme. Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), che richiede al GUP una valutazione più approfondita basata su una “ragionevole previsione di condanna”. Tale previsione, argomentava la ricorrente, non può basarsi su prove potenzialmente inutilizzabili. La difesa ha inoltre lamentato che tale comportamento del giudice avesse condizionato l’iter processuale e scoraggiato la scelta di un rito alternativo come il giudizio abbreviato.
Le Motivazioni della Cassazione sul Provvedimento Abnorme
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una dettagliata spiegazione del perché la decisione del GUP non possa essere considerata un provvedimento abnorme.
L’Abnormità Strutturale e Funzionale
Innanzitutto, i giudici hanno richiamato la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, che distingue tra abnormità “strutturale” (un atto talmente strano e singolare da essere avulso dall’ordinamento) e “funzionale” (un atto che, pur legittimo in astratto, provoca una stasi processuale insuperabile o un’indebita regressione del procedimento). La Corte ha chiarito che il ricorso per abnormità è un rimedio eccezionale, da interpretare restrittivamente per non violare il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
L’Udienza Preliminare non è la Sede per le Questioni di Inutilizzabilità
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il provvedimento del GUP non è né strutturalmente né funzionalmente abnorme. Non è eccentrico rispetto all’ordinamento processuale, anzi, è in linea con la struttura dell’udienza preliminare, che, a differenza del dibattimento, non prevede una fase specifica dedicata alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari. Il GUP non è tenuto a decidere anticipatamente sull’utilizzabilità degli atti. Tale decisione non ha causato alcuna stasi processuale, poiché il procedimento è regolarmente proseguito verso il dibattimento, sede naturale in cui la difesa potrà riproporre le medesime eccezioni.
Impatto della Riforma Cartabia
La Corte ha inoltre precisato che nemmeno la Riforma Cartabia ha modificato questo assetto. Sebbene abbia introdotto una regola di giudizio più stringente per il GUP, non ha creato una fase dedicata alle questioni preliminari né ha imposto al giudice l’obbligo di pronunciarsi espressamente sull’inutilizzabilità delle prove. La circostanza che una decisione espressa avrebbe potuto orientare le scelte difensive dell’imputato (ad esempio, verso il rito abbreviato) è stata ritenuta irrilevante ai fini della qualificazione dell’atto come abnorme.
Le Conclusioni: Quando un Atto Giudiziario non è Impugnabile
In conclusione, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale: la decisione del GUP di posticipare al dibattimento la valutazione sull’utilizzabilità delle prove non è un provvedimento abnorme. Non altera la sequenza del processo né lede i diritti della difesa in modo irreparabile, poiché le eccezioni possono essere pienamente riproposte nella fase dibattimentale. La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso sulla nozione di abnormità, limitandola a casi eccezionali di stasi o deviazione insanabile del procedimento, e conferma che la struttura dell’udienza preliminare rimane distinta da quella del dibattimento, anche dopo le recenti riforme.
È abnorme il provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare (GUP) non decide sull’inutilizzabilità delle prove e rinvia la questione al dibattimento?
No, la Cassazione ha stabilito che non si tratta di un provvedimento abnorme. Secondo la Corte, l’udienza preliminare non è la fase processuale deputata a decidere su tali questioni, le quali devono essere correttamente affrontate nella fase del dibattimento. Tale decisione non crea una stasi né una deviazione insanabile del processo.
La Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha cambiato le regole sull’obbligo del GUP di pronunciarsi sull’inutilizzabilità degli atti?
No. La Corte ha chiarito che la Riforma Cartabia, pur avendo modificato alcuni aspetti dell’udienza preliminare (come l’introduzione della regola della “ragionevole previsione di condanna”), non ha introdotto una fase per le questioni preliminari né ha imposto al GUP l’obbligo di pronunciarsi espressamente sull’inutilizzabilità degli atti prima di emettere le sue decisioni finali.
La scelta del GUP di rinviare la decisione sull’inutilizzabilità degli atti pregiudica il diritto dell’imputato di optare per un rito alternativo come il giudizio abbreviato?
Secondo la Corte, il fatto che questa scelta possa influenzare le strategie difensive dell’imputato non rende il provvedimento abnorme. La questione non sarebbe stata comunque preclusa, poiché l’imputato, anche una volta ammesso al rito abbreviato, avrebbe potuto sollevare nuovamente l’eccezione di inutilizzabilità in quella sede.