Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel complesso panorama della giustizia penale, il diritto all’impugnazione rappresenta una garanzia fondamentale. Tuttavia, l’esercizio di tale diritto deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e ripetitivi. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di un confronto critico con le decisioni dei giudici di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), che disciplina le fattispecie di lieve entità. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a una serie di censure che miravano a smontare l’impianto accusatorio e la valutazione della corte territoriale.
I Motivi del Ricorso: un’Analisi Critica
La difesa del ricorrente si articolava su diversi punti:
* Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
* La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
* Critiche alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.
* La contestazione della ritenuta recidiva.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Suprema Corte una riconsiderazione completa degli elementi già valutati nei precedenti gradi di giudizio, sperando in un esito più favorevole.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali del processo penale di legittimità.
La Genericità dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il primo e più rilevante motivo di inammissibilità è stato individuato nella genericità delle censure. I giudici hanno osservato come il ricorrente si sia limitato a ‘reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito’. In altre parole, non è stato sollevato alcun argomento nuovo né è stata mossa una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza d’appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello, ma deve evidenziare vizi logici o giuridici precisi nella decisione impugnata.
L’Impossibilità di una Nuova Valutazione dei Fatti
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che le richieste del ricorrente miravano, di fatto, a ‘sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti’. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità, infatti, non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare le prove, ma serve a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è chiara e lapidaria. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero manifestamente infondati e generici perché non si confrontavano realmente con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Manca, cioè, quel dialogo critico tra la tesi del ricorrente e la decisione del giudice che è l’essenza stessa dell’impugnazione di legittimità. Per questo motivo, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. La conseguenza è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione rafforza un principio fondamentale per avvocati e imputati: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È necessario individuare e argomentare in modo specifico i vizi di legittimità, dimostrando perché la motivazione del giudice inferiore è errata in diritto o manifestamente illogica. Presentare un ricorso inammissibile perché generico non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, rendendo la condanna definitiva e aggravando la posizione dell’imputato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, ossia non contestano specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata ma si limitano a riproporre le stesse tesi già valutate nei gradi precedenti o quando chiedono alla Corte una nuova valutazione delle prove, cosa che non rientra nelle sue competenze.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che i motivi non instaurano un confronto critico con la motivazione della sentenza che si intende impugnare. Si limitano a ripetere argomenti già esposti o a esprimere un generico dissenso, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nel ragionamento del giudice.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa inoltre definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14473 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29093/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73, comm d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenua generiche, della causa di non punibilità per particolate tenuità del fatto, alla dosimetria pena, alla ritenuta recidiva;
Ritenuto i motivi inammissibili perché, generici, non essendo stato dedotto alcunchè d specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 2 e ss.), essendosi limitato il ricorrente a reiterare le argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate, e, dall’altra, perché volti a sollecitare una diversa valutazione delle pr sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.