Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in appello o in Cassazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere esaminato nel merito. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce cosa accade quando un’impugnazione è troppo vaga, definendola ricorso inammissibile e condannando il proponente a significative conseguenze economiche. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile nel processo penale.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Condanna per Resistenza
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova per il reato di resistenza. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza sia per quanto riguarda l’affermazione di colpevolezza sia per la pena inflitta (il trattamento sanzionatorio), ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna e una nuova valutazione della sua posizione.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza che ha tagliato corto le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non avevano i requisiti minimi per poter essere discussi. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché i Motivi dell’Appello erano Generici?
La Corte Suprema ha spiegato con chiarezza le ragioni della sua decisione. Le “doglianze” del ricorrente sono state definite “totalmente generiche”. Questo significa che l’atto di ricorso si limitava a semplici enunciazioni di dissenso, senza però confrontarsi concretamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
In pratica, il ricorso non spiegava perché la valutazione dei fatti e delle prove fatta dalla Corte d’Appello fosse sbagliata. Mancava un’analisi puntuale e logica che mettesse in discussione il ragionamento dei giudici di secondo grado. L’atto non collegava le richieste specifiche (es. assoluzione o riduzione della pena) a precise ragioni di diritto o a elementi di fatto concreti che le potessero sostenere. Un ricorso efficace deve “dialogare” con la sentenza che contesta, smontandone le fondamenta pezzo per pezzo; un ricorso generico, invece, si limita a esprimere un disaccordo superficiale, risultando così inefficace e, come in questo caso, inammissibile.
Le Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Argomentato
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere di specificità dei motivi di impugnazione. Non è sufficiente dichiararsi innocenti o ritenere una pena eccessiva; è indispensabile costruire un’argomentazione legale solida, dettagliata e pertinente. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato della possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La decisione serve da monito: la giustizia richiede precisione e rigore, e gli atti processuali devono riflettere questa necessità, pena la loro completa inutilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze, cioè i motivi di lamentela, sono state ritenute totalmente generiche dalla Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici”?
Significa che si limitano a mere enunciazioni e non si confrontano specificamente con le argomentazioni logiche e di merito della sentenza impugnata. Mancano di richieste specifiche supportate da adeguate ragioni di fatto e di diritto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44680 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44680 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 23/12/1993
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 19056/24 MBODJI
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censurano l’affermazione di responsabilità per il reato contestato e il trattamento sanzionatorio sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024