Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici nell’Impugnazione Penale
L’esito di un processo penale non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: per contestare efficacemente una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche precise e pertinenti. In caso contrario, si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile, che preclude ogni possibilità di revisione della condanna. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva condannato in primo grado e successivamente in appello per il reato di tentato furto aggravato. La condanna si basava su prove che, secondo i giudici di merito, dimostravano il suo concorso nel reato. In particolare, l’imputato era stato sorpreso mentre, indossando guanti da lavoro, scavalcava il muro di cinta di una proprietà. Non accettando la decisione della Corte d’Appello, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge in relazione alla sua partecipazione al reato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati dal ricorrente. Secondo gli Ermellini, l’atto di impugnazione era viziato da genericità e aspecificità. In sostanza, la difesa si era limitata a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte dal giudice d’appello, senza sviluppare una critica mirata e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’impugnazione non può essere una mera ripetizione di doglianze già esaminate. Al contrario, deve instaurare un dialogo critico con la decisione che si intende contestare. Il ricorrente ha l’onere di evidenziare specifici errori, omissioni o vizi logici presenti nella motivazione del giudice precedente.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica per affermare la responsabilità dell’imputato, valorizzando elementi fattuali precisi come i guanti da lavoro indossati e l’atto di scavalcare il muro. Il ricorso, ignorando queste specifiche argomentazioni, è risultato del tutto ‘aspecifico’, ovvero scollegato dalle reali fondamenta della decisione. Questa mancanza di correlazione tra i motivi di ricorso e le ragioni della sentenza impugnata è una causa di inammissibilità prevista dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre un importante monito per chiunque intenda presentare un’impugnazione. Per avere successo, un ricorso non può limitarsi a esprimere un generico dissenso. È indispensabile analizzare a fondo la sentenza che si contesta, individuarne i passaggi argomentativi cruciali e costruire su di essi una critica puntuale, logica e supportata da riferimenti normativi e giurisprudenziali. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando la posizione del condannato. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti richiesti dalla legge, come la specificità dei motivi. Nel caso analizzato, il ricorso è stato ritenuto generico perché si limitava a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno dimostrato il concorso del ricorrente nel reato?
Secondo la motivazione della Corte territoriale, richiamata dalla Cassazione, il concorso del ricorrente nel reato è stato provato dal fatto che egli è stato trovato con indosso guanti da lavoro ed è stato osservato mentre scavalcava il muro perimetrale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Un motivo di ricorso è ‘aspecifico’ quando manca una correlazione diretta tra le argomentazioni presentate nell’impugnazione e le ragioni esplicitate nella decisione impugnata. In pratica, il ricorso non può ignorare la motivazione del giudice precedente, ma deve confrontarsi con essa in modo critico, pena l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21622 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in ARGENTINA il 30/07/1970
avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d’appello di Roma
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n.2 cod. pen., con condanna del ricorrente alla pena di anni 3 mesi 4 giorni 20 di reclusione ed euro 800,00 di multa;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in relazione all’art. 110 cod. pen. – è generico in quanto fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità. (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 – dep. 13/01/1998, COGNOME, Rv. 210157). La Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua ed esente da vizi logici in merito al concorso del ricorrente nella consumazione del reato – cfr. fol. 6 della sentenza impugnata – essendo stato rinvenuto con indosso i guanti da lavoro e osservato nel mentre scavalcava il muro perimetrale (fol. 3), cosicché il motivo è del tutto aspecifico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il consi liere estensore
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Il Presidente