Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi nel Furto Aggravato
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate ai giudici. Un esempio lampante è quando un’impugnazione viene definita un ricorso inammissibile. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per contestare una sentenza non basta avere delle ragioni, bisogna saperle articolare in modo specifico e pertinente, altrimenti la porta del giudizio di legittimità resta chiusa. Analizziamo il caso di un tentato furto aggravato per comprendere meglio questo concetto.
I Fatti del Caso: Tentato Furto e Appello
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per i reati di tentato furto pluriaggravato e per la violazione di una normativa specifica del Codice Antimafia. L’imputato aveva tentato di rubare un motorino, ma il suo tentativo era stato sventato. La condanna si basava sulla sussistenza di due specifiche aggravanti: la violenza sulle cose e l’esposizione del bene alla pubblica fede.
Non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando proprio la sussistenza di tali aggravanti.
La contestazione delle aggravanti
La difesa del ricorrente sosteneva che le aggravanti non fossero state correttamente applicate. In particolare, si contestava che:
1. La violenza sulle cose, identificata in un “violento calcio” al manubrio, non fosse stata provata come un’azione finalizzata a rimuovere i sistemi di sicurezza del veicolo.
2. L’esposizione alla pubblica fede non potesse sussistere, dato che il proprietario aveva installato sul motorino sistemi di bloccaggio e antifurto, dimostrando di non affidarsi completamente al rispetto altrui.
Questi erano i punti centrali su cui si basava l’impugnazione presentata alla Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che le argomentazioni della difesa fossero necessariamente sbagliate, ma che sono state presentate in un modo non consentito dalla legge in sede di legittimità.
Il problema principale risiedeva nella genericità e nella natura ripetitiva dei motivi addotti. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate erano una pedissequa reiterazione di quelle già esaminate e respinte, con motivazioni congrue, dalla Corte d’Appello. Il ricorso, in sostanza, non svolgeva la sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse lamentele.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno spiegato che un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e non solo apparente. Deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza precedente, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici, e non può limitarsi a ignorarla riproponendo le stesse identiche doglianze. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già spiegato perché il calcio al manubrio fosse da considerarsi violenza sulle cose e perché la presenza di un antifurto non escludesse l’affidamento del bene alla pubblica fede, citando anche precedenti giurisprudenziali. Il ricorso non ha criticato questo ragionamento, ma lo ha semplicemente ignorato.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per chiunque si approcci al sistema giudiziario: la forma è sostanza. Un ricorso inammissibile è un’opportunità persa. La decisione della Cassazione sottolinea che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma una sede di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità delle motivazioni. Per questo, è indispensabile che i motivi di ricorso siano formulati con precisione, confrontandosi punto per punto con la sentenza che si intende criticare. In mancanza di tale specificità, il ricorso è destinato a essere respinto in rito, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza muovere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
La presenza di un antifurto su un veicolo esclude l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede?
No. Secondo la giurisprudenza citata dalla Corte, l’installazione di sistemi di bloccaggio o antifurto non è inconciliabile con l’affidamento che il proprietario ripone nel rispetto da parte della collettività, pertanto l’aggravante può comunque sussistere.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11427 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11427 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 26/03/1990
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di tentato furto pluriaggrav e per il delitto di cui all’art. 75 D. Lgs. N. 159 del 2011;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano la sussistenza dell’aggravante del violenza sulle cose e dell’esposizione del bene alla pubblica fede, non sono consentiti dalla le in sede di legittimità perché generici – avendo la Corte d’appello già congruamente risposto identici motivi di gravame a riguardo della strumentalità del “violento calcio” assesta manubrio del motorino alla rimozione dei presidi di custodia e a riguardo dell’irrilevan dispositivi di bloccaggio e sistemi antifurto collocati dal proprietario del veicolo per pre l’asportazione, non inconciliabili con l’affidamento di regola nutrito sul rispetto da p consociati (sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018, Sansone, Rv. 275343); sicchè essi si riducono profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntual disattesi dalla corte di merito, e non sono specifici ma soltanto apparenti, in quanto ometto assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricors rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2026
Il Presidente