Ricorso inammissibile: quando il giudice può negare un beneficio
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui poteri del giudice di merito nel valutare la concessione di benefici e sulla sorte di un ricorso inammissibile. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha confermato un principio consolidato: non è necessario un esame analitico di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli all’imputato se alcuni di essi sono chiaramente ostativi alla concessione di un beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente contestava la decisione del giudice di secondo grado, probabilmente relativa alla mancata concessione di un beneficio previsto dalla legge. La questione è giunta dinanzi alla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione per la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, emessa in camera di consiglio, si fonda su un preciso orientamento giurisprudenziale.
Le Motivazioni: la discrezionalità del giudice e il ricorso inammissibile
Il cuore della motivazione risiede nel richiamo a un precedente della stessa Corte (Sentenza n. 48013 del 2018). I giudici hanno specificato che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità di un beneficio, non ha l’obbligo di esaminare in dettaglio tutti gli elementi indicati dall’articolo 133 del codice penale (relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole).
Al contrario, il giudice può legittimamente limitarsi a indicare gli elementi che ritiene prevalenti e decisivi in senso ostativo, ovvero quelli che da soli sono sufficienti a giustificare il diniego del beneficio. Questa valutazione rientra pienamente nella sua discrezionalità e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, anche in modo sintetico.
Avendo ritenuto la motivazione della Corte d’Appello sufficiente su questo punto, la Cassazione ha concluso che il ricorso non presentava i requisiti per essere accolto, dichiarandolo pertanto inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi intende impugnare una decisione penale. Non basta un generico dissenso con la valutazione del giudice; è necessario che il ricorso evidenzi vizi specifici della motivazione, come la sua manifesta illogicità o la sua totale assenza.
Questa pronuncia conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione degli elementi di cui all’art. 133 c.p. e sottolinea come un ricorso inammissibile non solo non porti al risultato sperato, ma comporti anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, tenuto a farsi carico delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, non presentava vizi di legittimità tali da poter essere esaminato nel merito, confermando la correttezza della valutazione del giudice precedente.
Quando un giudice nega un beneficio, deve analizzare tutti gli elementi a favore e contro l’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice non è obbligato a esaminare tutti gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., ma può limitarsi a indicare quelli che considera prevalenti e sufficienti a giustificare la sua decisione negativa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.