Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16620 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16620 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VENOSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili:
-Fregale e COGNOME del reato di furto aggravato;
–COGNOME del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
NOME, COGNOME e COGNOME del reato di favoreggiamento personale.
Considerato che il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile perché costituito da:
un primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio, lamentando – in particolare – un travisamento delle dichiarazioni testimoniali, non consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 9 e 10 del provvedimento impugnato);
un secondo motivo, con il quale l’imputato lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, inedito posto che non risulta dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto (veniva, piuttosto, invocata l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche); di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all’uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
-un terzo ed un quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata sostituzione della pena detentiva con le pene di cui all’art. 53 L. 689/1981, non consentiti in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti
decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 14 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);
Considerato che il ricorso proposto da NOME è inammissibile perché costituito da:
un primo ed un secondo motivo, con i quali la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti vizi non emergenti dal provvedimento impugnato e, nondimeno, in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza (la Corte chiariva, a pag. 13, il ruolo rilevante avuto dall’imputata nell’ostacolare le indagini e la corretta celebrazione del processo penale con una sua conseguente responsabilità per favoreggiamento personale);
un terzo ed un quarto motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, non consentiti in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 14 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile, perché costituito da due motivi, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti vizi non emergenti dal provvedimento impugnato e, nondimeno, in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza (la Corte chiariva, a pag. 13, il ruolo rilevante avuto dall’imputato nell’ostacolare le indagini e la corretta celebrazione del processo penale con una sua conseguente responsabilità per favoreggiamento personale);
Considerato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME è inammissibile perché costituito da:
un primo ed un secondo motivo, con i quali i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando – in particolare – l’assenza dell’altruità della cosa (nel caso di specie, veniva contestato il furto di materiale ferroso presso uno stabilimento pubblico), non consentiti in sede di legittimità, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, inoltre, manifestamenti infondati, in considerazione degli orientamenti consolidati della giurisprudenza, secondo cui «integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede (art. 624, 625 comma primo, n. 7 cod. pen.) la sottrazione di materiale ferroso riposto in una grande azienda agricola, dotata di recinzione ma con cancello spesso aperto e, pertanto, priva di vigilanza continua» (Sez. 5, Sentenza n. 15009 del 22/02/2012 Ud. (dep. 18/04/2012) Rv. 252486 – 01). La Corte di merito ben chiariva che la merce sottratta dagli odierni imputati non costituisse affatto “res derelicta” (si veda pag. 11);
un terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 14 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ( ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024