Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole si fanno più stringenti. Non basta avere torto o ragione; è fondamentale che l’impugnazione sia presentata correttamente. Un ricorso inammissibile è un appello che la Corte non può neppure esaminare nel merito, bloccando di fatto ogni possibilità di revisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che possono portare a questa drastica conclusione, in particolare quando i motivi sono generici o quando si è raggiunto un accordo sulla pena in appello.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per il grave reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), decidono di presentare ricorso per Cassazione. Ciascuno di loro, attraverso i propri legali, solleva diverse censure contro la sentenza di condanna. Tuttavia, la loro iniziativa si scontra con una valutazione preliminare della Corte che, invece di analizzare il fondo delle loro argomentazioni, si concentra sulla validità stessa dei ricorsi.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, con una decisione sintetica ma incisiva, dichiara inammissibili tutti e tre i ricorsi, sebbene per ragioni parzialmente diverse. Questa analisi evidenzia due trappole comuni in cui possono cadere gli appellanti in ultimo grado.
Il Ricorso con Motivi Generici
Per uno dei ricorrenti, il problema risiede nella “genericità” dei motivi addotti. La Corte rileva che le sue argomentazioni non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e respinte con motivazioni giuridicamente corrette dai giudici di merito. In pratica, l’imputato non ha contestato specificamente la logica della sentenza d’appello, ma si è limitato a ripetere le sue difese. Questo comportamento non è ammesso in Cassazione, dove il ricorso deve evidenziare vizi specifici della decisione impugnata e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto.
L’Effetto Vincolante del Patteggiamento in Appello
Per gli altri due ricorrenti, la questione è ancora più netta. Entrambi avevano concordato la pena in appello con il Procuratore Generale, una procedura nota come “patteggiamento in appello”. La Corte sottolinea un principio fondamentale: questo tipo di accordo processuale implica la rinuncia a tutti gli altri motivi di appello non rientranti nell’accordo stesso. Di conseguenza, il loro ricorso in Cassazione non era ammissibile (“indeducibile”), poiché l’unico aspetto che avrebbero potuto contestare era la validità del consenso prestato per il patteggiamento, cosa che non è avvenuta. La presenza di una precedente ammissione degli addebiti ha ulteriormente rafforzato l’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone all’appellante di non limitarsi a un generico dissenso, ma di individuare con precisione i punti della sentenza che ritiene errati e le ragioni giuridiche a sostegno della sua tesi. Ripetere argomenti già disattesi senza un’adeguata critica giuridica rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
In secondo luogo, la Corte riafferma la natura negoziale del patteggiamento in appello. L’accordo sulla pena è un atto dispositivo che produce effetti vincolanti. Accettando il patteggiamento, l’imputato accetta implicitamente di rinunciare a contestare altri aspetti della sentenza, concentrando il possibile futuro ricorso solo sulla validità dell’accordo stesso. Ogni altro motivo diventa, perciò, improponibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un monito importante. Chi intende ricorrere in Cassazione deve formulare motivi specifici, nuovi e pertinenti, che attacchino la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, evitando di riproporre le stesse difese dei gradi precedenti. Inoltre, la scelta di un patteggiamento in appello, sebbene possa portare a una riduzione della pena, comporta la quasi totale preclusione della via del ricorso in Cassazione. La conseguenza diretta di una dichiarazione di inammissibilità è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma i ricorrenti vengono anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie ammontava a tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico”?
Secondo la decisione, un ricorso è generico quando si limita a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, senza muovere critiche specifiche e argomentate contro la logica giuridica della sentenza impugnata.
Accettare un patteggiamento in appello impedisce di ricorrere in Cassazione?
Sì, limita fortemente tale possibilità. La validità del patteggiamento in appello richiede la rinuncia a tutti i motivi di ricorso non inclusi nell’accordo. Di conseguenza, un successivo ricorso in Cassazione non è ammissibile per contestare aspetti diversi dalla validità del consenso prestato per l’accordo stesso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. Il ricorso viene rigettato e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39921 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e la visti gli atti e la sentenza impugnata; memoria reiterativa presentata dall’avvocato COGNOME il 6 ottobre 2024; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per I reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. proposti da NOME COGNOME sono generici perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito che hanno sottoposto a rigoroso vaglio critico le dichiarazioni del coimputato ai fini della conferma della responsabilità;
che è indeducibile il motivo di ricorso proposto dal COGNOME poiché, per la validità del patteggiamento in appello, è necessario che le parti appellanti rinuncino a tutti i motivi non rientranti nella categoria di quelli per i quali si è chiesto concordemente l’accoglimento e, nel caso in esame, la genericità della rinuncia e la pena concordata tra le parti non appaiono inficiate da nullità assumibili nella nozione di mancanza del consenso, unico aspetto per il quale il ricorrente potrebbe contestare la sentenza emessa a sua richiesta. Né sono rilevanti, in presenza di ammissione degli addebiti (cfr. pag. 2 del ricorso) elementi per inficiare la tenuta probatoria della decisione, in presenza della rinuncia ai motivi di appello;
che, parimenti, non sono deducibili con il ricorso per cassazione i motivi proposti da NOME COGNOME in presenza di rinuncia ai motivi e pena concordata con il Procuratore generale;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 ottobre 2024