Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Minaccia
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano nuovi e specifici. Un caso recente ha ribadito questo principio, concludendosi con la dichiarazione di ricorso inammissibile per un imputato condannato per minaccia a pubblico ufficiale. Questa ordinanza sottolinea l’importanza di non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso e le Decisioni Precedenti
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano per il reato previsto dall’articolo 336 del codice penale, ovvero violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il ricorrente sosteneva che la minaccia contestata non fosse, in concreto, idonea a intimidire il pubblico ufficiale e a condizionarne l’operato. A suo avviso, la condotta non avrebbe raggiunto quella soglia di offensività necessaria per integrare il reato. Tuttavia, questa linea difensiva era già stata presentata e analizzata dalla Corte d’Appello, che l’aveva rigettata con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.
L’analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha rapidamente rilevato la natura del motivo presentato. I giudici hanno constatato che il ricorso non introduceva elementi di novità, ma si limitava a riproporre le medesime censure già vagliate e disattese dal giudice di merito. In pratica, l’imputato chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, un compito che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità.
La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già sconfessati, senza evidenziare vizi di legittimità, esso è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il motivo addotto dal ricorrente era ‘meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logici dal giudice di merito’. Questa formula, tipica della giurisprudenza di legittimità, sancisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione deve essere specifico e critico nei confronti della sentenza impugnata, non una semplice replica delle difese precedenti.
La pretesa inidoneità della minaccia era stata oggetto di attenta valutazione in appello, e la Corte territoriale aveva spiegato in modo esauriente perché, nel caso specifico, la condotta avesse effettivamente integrato il reato. La Cassazione, non potendo entrare nel merito di tale valutazione, si è limitata a constatarne la logicità e la correttezza giuridica, confermando indirettamente la decisione di secondo grado.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
In conclusione, questa pronuncia ribadisce che per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito, ma è necessario individuare specifici vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata. La mera riproposizione di argomentazioni fattuali già esaminate e rigettate conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con aggravio di spese per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre le stesse censure e argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifici vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o difetti logici nella motivazione della sentenza).
Qual è il reato contestato nel caso di specie?
Il reato contestato è quello previsto dall’art. 336 del codice penale, ossia violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Il ricorrente sosteneva che la sua minaccia non fosse idonea a ingenerare timore nel pubblico ufficiale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 21/04/1983
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 13119/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’a 336 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla pretesa inidoneità della minaccia a ingenerare timore nel pubblico ufficiale, risul meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logici dal giudice di merito in punto di responsabilità in particolare p. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 11/07/2025