Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Calunnia in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sulla disciplina del ricorso inammissibile nel processo penale. Quando un’impugnazione viene presentata senza rispettare i canoni previsti dalla legge, la Suprema Corte non entra nel merito della questione, ma si limita a una declaratoria di inammissibilità con precise conseguenze per il ricorrente. Questo caso, riguardante un’accusa di calunnia, illustra perfettamente i principi che guidano i giudici di legittimità.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di calunnia emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: la presunta mancata conoscenza della possibilità per la persona offesa di esercitare i propri diritti su un bene e la dedotta impossibilità di consumazione del reato. Tuttavia, come evidenziato dalla Corte, questi argomenti non erano nuovi, ma costituivano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte con adeguate motivazioni nel giudizio di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Proporre argomenti che sono una mera riproduzione di quelli già rigettati, senza individuare vizi specifici nella decisione d’appello, si traduce in una richiesta di rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione. I giudici hanno sottolineato come le tesi dell’imputato fossero smentite dalle risultanze processuali, dalle quali emergeva un suo attivo coinvolgimento nella procedura esecutiva che aveva portato all’acquisizione del bene da parte della persona offesa.
Le Motivazioni: La Ripetitività dei Motivi e il Ruolo della Parte Civile
La motivazione dell’ordinanza si sofferma su due aspetti cruciali. Il primo è la natura riproduttiva dei motivi di ricorso, che, come detto, porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo serve a preservare la funzione della Cassazione come giudice di legittimità e a evitare che diventi un’ulteriore istanza per riesaminare le prove.
Il secondo aspetto, di grande interesse pratico, riguarda la condanna alle spese in favore della parte civile. La Corte richiama un proprio consolidato orientamento (sentenza n. 7425/2016), secondo cui la condanna dell’imputato al pagamento delle spese legali della parte civile, in caso di inammissibilità del ricorso, non è automatica. È necessario che la parte civile abbia svolto un’effettiva attività difensiva, contrastando in modo specifico i motivi di impugnazione. Nel caso di specie, la parte civile si era limitata a chiedere la declaratoria di inammissibilità senza articolare una difesa puntuale. Di conseguenza, la Corte non ha disposto la condanna al pagamento delle spese in suo favore.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Declaratoria di Inammissibilità
L’ordinanza conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere ponderata attentamente. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, che evidenzino reali vizi di legittimità della sentenza impugnata, anziché tentare una sterile riproposizione di argomenti già vagliati e respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di argomentazioni già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorrente non è stato condannato a pagare le spese legali della parte civile?
Perché, secondo un principio consolidato, la condanna alle spese della parte civile è disposta solo se questa svolge un’attività difensiva specifica per contrastare i motivi del ricorso. In questo caso, la parte civile si è limitata a chiedere la declaratoria di inammissibilità senza argomentare nel dettaglio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25221 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME C:COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso di COGNOME NOMENOME le conclusioni trasmesse il 23 maggio 2024 dall difesa della parte civile NOME COGNOME che insiste per la declaratoria cli inammissibilità/r del ricorso
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura complessivamente la sussistenza del delitto di calunnia è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello e, particolare, tende a prospettare una alternativa lettura e rivalutazione della stessa, rileva decisione come la tesi portata avanti dal ricorrente in ordine alla mancata conoscenza del possibilità della persona offesa di esercitare i diritti dominicali e la dedotta impossibil consumazione del reato fossero superate dalle risultanze processuali da cui emergeva che l’imputato aveva partecipato attivamente alla procedura esecutiva, contrastandola, che aveva portata all’acquisizione della quota in capo alla persona offesa (pagg. 3 e 4)
rilevato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pe quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va dispost condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché quest abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a con la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tant n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile che si è limita sollecitare la declaratoria di inammissibilità/infondatezza del ricorso, senza contra specificamente i motivi di impugnazione proposti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024