Ricorso Inammissibile: la Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi di appello siano specifici, pertinenti e non una mera ripetizione di argomenti già discussi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua formulazione generica.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di una città del Sud Italia per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione, sollevando diverse censure contro la sentenza di secondo grado. I motivi del ricorso vertevano sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla sussistenza di una circostanza aggravante e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione era inammissibile. Secondo i giudici, i primi due motivi erano generici e si limitavano a riproporre questioni già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni giuridiche corrette. Questa pratica, purtroppo comune, non soddisfa il requisito di specificità richiesto per un’impugnazione di legittimità.
Anche il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La Cassazione ha evidenziato come la decisione della Corte territoriale fosse ampiamente giustificata all’interno della motivazione complessiva della sentenza.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati sia nel merito che nel rito.
Professionalità del Reato e Attenuanti Generiche
La Corte ha sottolineato che il diniego delle attenuanti generiche era giustificato dal “complessivo tenore della motivazione” della sentenza d’appello. In essa, emergeva chiaramente la professionalità dell’attività di spaccio svolta dal ricorrente. Questo elemento, unito alla corretta applicazione di una specifica circostanza aggravante e alla presenza di precedenti penali specifici, rendeva congruo il trattamento sanzionatorio applicato e legittimava la scelta del giudice di non concedere alcuna riduzione di pena a titolo di attenuanti generiche.
Il Principio del Rigetto Implicito
Un punto cruciale dell’ordinanza riguarda il dovere di motivazione del giudice. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata (citando la sentenza n. 5396 del 2023), secondo cui non è censurabile una sentenza che non risponda espressamente a ogni singola deduzione difensiva. Se il rigetto di un motivo può essere desunto logicamente dalla struttura argomentativa complessiva della decisione, la motivazione è da considerarsi sufficiente. In altre parole, non è necessario un “botta e risposta” su ogni punto, se la coerenza del ragionamento del giudice esclude implicitamente la fondatezza della censura.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la pratica legale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede precisione e specificità. Non è sufficiente ripetere argomenti già disattesi nei gradi di merito. È necessario, invece, individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata e argomentarli in modo puntuale. La conseguenza di un ricorso generico è la sua declaratoria di inammissibilità, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i suoi motivi erano generici, si limitavano a riproporre censure già vagliate e respinte dalla corte d’appello, e uno dei motivi era anche manifestamente infondato.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche?
La Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche basandosi sulla professionalità dell’attività di spaccio svolta dal ricorrente, sulla corretta applicazione di una circostanza aggravante e sulla presenza di precedenti penali specifici.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44775 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44775 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
t
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto: il primo e secondo motivo sono generici meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e ritenuta aggravante già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal sentenza impugnata (si vedano le pagine 2 e 3); il terzo motivo è generico e manifestamente infondato, atteso che il giudizio di non meritevolezza della concessione delle circostanz attenuanti generiche emerge dal complessivo tenore della motivazione, in cui si sottolinea la professionalità dell’attività di spaccio svolta dal ricorrente, la corretta applicazion circostanza aggravante di cui all’art. 112, n. 4, cod. pen. e la congruità del trattame sanzionatorio anche per la presenza di precedenti specifici;
considerato, infatti, che,secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dal complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 5396 de 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere COGNOME
sore COGNOME
Il Presidente