Inammissibilità del Ricorso Generico: La Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi che mancano di specificità. Comprendere i criteri di inammissibilità di un ricorso generico è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo del diritto processuale penale. In questo caso, un ricorso presentato contro la quantificazione della pena è stato rigettato perché ritenuto una mera e generica manifestazione di dissenso, priva di argomentazioni concrete e pertinenti.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’impugnazione non contestava la colpevolezza, ma si concentrava esclusivamente sulla determinazione del trattamento punitivo, ovvero sull’entità della pena inflitta. Tuttavia, invece di articolare critiche specifiche e motivate contro la decisione dei giudici d’appello, il ricorrente si limitava a trascrivere massime giurisprudenziali in modo acritico, manifestando un dissenso generico rispetto alla sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la mera espressione di disaccordo, non supportata da una critica puntuale e logica della motivazione della sentenza precedente, non è sufficiente per avviare un giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso Generico
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso generico comporta effetti significativi per chi lo propone. Oltre alla conferma definitiva della sentenza impugnata, scatta una sanzione economica. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende non è automatica, ma consegue alla valutazione che il ricorso sia stato proposto con colpa, ovvero senza una seria valutazione delle sue possibilità di accoglimento. Citando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, i giudici hanno ribadito che tale sanzione è giustificata quando l’impugnazione è palesemente infondata.
La Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
Questa condanna pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, sanziona l’abuso dello strumento processuale, che impegna inutilmente le risorse della giustizia; dall’altro, finanzia la Cassa delle ammende, un ente destinato a supportare progetti di recupero per i detenuti. La decisione sottolinea quindi la responsabilità dell’avvocato e del suo assistito nel presentare ricorsi che abbiano una concreta base giuridica.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando che il ricorso era carente sotto il profilo della specificità. I giudici hanno osservato che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’. Per contestare efficacemente una tale motivazione, il ricorrente avrebbe dovuto individuare precise contraddizioni o vizi logici nel ragionamento del giudice di merito. Al contrario, il ricorso si è limitato a una ‘generica manifestazione di dissenso’, utilizzando massime giurisprudenziali in modo decontestualizzato e senza applicarle al caso specifico. Questo approccio è stato giudicato insufficiente per superare il vaglio di ammissibilità, che richiede una critica argomentata e pertinente della decisione impugnata.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il diritto di impugnazione non può tradursi in un tentativo generico di ottenere una nuova valutazione del merito. I ricorsi, specialmente quelli in Cassazione, devono essere fondati su motivi specifici, chiari e pertinenti, che mettano in luce i vizi di legittimità della sentenza. In assenza di tali requisiti, l’esito non può che essere l’inammissibilità del ricorso generico, con la conseguente condanna a sanzioni economiche che fungono da deterrente contro l’uso improprio degli strumenti processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a una generica manifestazione di dissenso contro la determinazione della pena, senza formulare critiche specifiche e argomentate contro la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, la quale era stata ritenuta sufficiente e non illogica.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione deriva dal fatto che il ricorso è stato proposto senza una fondata ragione giuridica, causando un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Cosa significa che un ricorso si limita a una ‘generica manifestazione di dissenso’?
Significa che il ricorso non attacca la sentenza impugnata con argomentazioni specifiche che ne evidenzino errori di diritto o vizi logici, ma si limita a esprimere un generale disaccordo con la decisione del giudice, spesso trascrivendo massime giurisprudenziali in modo acritico e non pertinente al caso concreto.