Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni dettagliate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che la genericità dei motivi conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i principi applicati e le conseguenze pratiche.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Un individuo, condannato in secondo grado, decideva di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. I motivi del suo ricorso si basavano su tre punti principali:
1. Una critica alla ricostruzione dei fatti, che a suo dire era basata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa.
2. Una contestazione sulla qualificazione giuridica del reato, sostenendo che si trattasse di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non del più grave reato di estorsione.
3. Un dissenso riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’appellante sperava di ottenere una revisione della condanna, ma l’esito dinanzi alla Suprema Corte è stato ben diverso.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, sancendo che il ricorso non possiede i requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza diretta, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Generico
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, evidenziandone la totale genericità. In primo luogo, i giudici hanno affermato che la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte d’Appello, basata sulle dichiarazioni della persona offesa, era stata valutata in modo congruo e ritenuta pienamente attendibile. Contestare tale valutazione senza addurre elementi specifici e decisivi si traduce in un motivo generico.
In secondo luogo, riguardo alla qualificazione del reato, la Cassazione ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 46288/2016), sottolineando come la pretesa di un diritto da parte di un soggetto terzo (non titolare del diritto stesso) configuri il più grave reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario. La doglianza del ricorrente è stata quindi giudicata priva di interesse, poiché la riqualificazione era giuridicamente corretta.
Infine, anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è stato liquidato come generico. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: le valutazioni di merito del giudice, se adeguatamente motivate (come in questo caso), non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità. Il ricorso, anche su questo punto, si limitava a una critica non specifica dell’operato dei giudici di secondo grado.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della specificità e della pertinenza dei motivi di ricorso in Cassazione. Proporre un’impugnazione basata su critiche generiche e sulla semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi di merito non solo è inefficace, ma risulta anche economicamente svantaggioso. La declaratoria di ricorso inammissibile comporta infatti l’automatica condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, trasformando un tentativo di difesa in un’ulteriore passività economica per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati sono stati ritenuti generici e non specifici. Le argomentazioni non erano idonee a contestare validamente le valutazioni di merito, congruamente motivate, della sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché la Corte non ha riesaminato la questione delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto le deduzioni sul diniego delle attenuanti generiche affette da genericità. Ha ribadito il principio secondo cui le valutazioni di merito, se congruamente motivate come nel caso di specie, non sono suscettibili di essere riviste in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35741 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che tutti i motivi sono generici atteso che la ricostruzione della vicenda è stata op alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa, valutate congruamente come pienamente attendibili;
ritenuto che la questione dedotta circa la estraneità dell’agente alla titolarità del diritt avrebbe, in assenza di concorso nel reato del titolare del diritto, come conseguenza riqualificazione del reato di esercizio arbitrario in quello più grave di estorsione, quindi, l doglianza appare priva di interesse da parte del ricorren (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 Rv. 268360);
ritenuto che le deduzioni sviluppate nell’ultimo motivo di ricorso in merito al circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché le valutazioni di merito congruamente motivate – come nella specie – non sono suscettibili di rivisitazione in sede legittimità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024