Ricorso Inammissibile: La Guida Pratica per Evitare l’Errore Fatale
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per contestare una sentenza, ma non è un’azione da prendere alla leggera. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze non solo processuali ma anche economiche. L’ordinanza n. 35359/2025 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità e l’aspecificità dei motivi possano vanificare ogni tentativo di difesa, trasformando l’impugnazione in un atto sterile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva riconosciuto una donna colpevole del reato di furto aggravato. Non accettando la condanna, l’imputata ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di “carenza assoluta di motivazione”. Sostanzialmente, la difesa riteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato le ragioni della propria decisione di condanna.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno dell’imputata, ma si è fermata a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, i motivi presentati erano “del tutto generici e aspecifici”, incapaci di instaurare un vero contraddittorio con la sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Il Principio della Specificità dei Motivi
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso non può essere una semplice lamentela. Per essere valido, deve contenere una critica argomentata e puntuale della decisione che si contesta. Nel caso di specie, mancava ogni “correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione”.
In altre parole, il ricorso ignorava completamente le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello, senza confutarle punto per punto. Questo comportamento, secondo la Cassazione, fa cadere l’impugnazione nel vizio di aspecificità. A sostegno di questa tesi, vengono richiamati importanti precedenti giurisprudenziali (come le sentenze Galtelli e Scicchitano), che hanno consolidato l’orientamento secondo cui la genericità dei motivi rende il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze molto concrete per la ricorrente. La Corte ha stabilito che l’inammissibilità era riconducibile a una colpa della stessa, applicando il principio sancito dalla Corte Costituzionale. Di conseguenza, l’imputata è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea come la redazione di un atto di impugnazione richieda massima perizia e attenzione. Non è sufficiente denunciare un vizio, ma è necessario dimostrare, con argomenti pertinenti e specifici, come tale vizio abbia concretamente inficiato la correttezza della decisione precedente.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono formulati in modo vago e non specifico, omettendo di confrontarsi criticamente e in modo puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro (qui 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio.
Perché è fondamentale la correlazione tra i motivi del ricorso e la decisione impugnata?
La correlazione è essenziale perché il giudizio di Cassazione non è un nuovo processo, ma un controllo sulla legittimità della decisione precedente. Se il ricorso non critica specificamente le ragioni di quella decisione, ma si limita a lamentele astratte, non svolge la sua funzione e viene considerato aspecifico e quindi inammissibile.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35359 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35359  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna indicata in epigra che la ha riconosciuta colpevole del reato di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di carenza assoluta motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allo rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle pos a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945 COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla  COGNOME inammissibilità COGNOME del  COGNOME ricorso, COGNOME riconducibile COGNOME a  COGNOME colpa  COGNOME della  COGNOME ricorrente COGNOME (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Consig iere estensore
COGNOME
Il presidente