Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2369 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2369 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME n. a Lacedonia il DATA_NASCITA
NOME n. ad Avellino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 19/9/2022 -dato atto del re g olare avviso alle parti ;
-sentita la relazione della AVV_NOTAIO
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impu g nata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Avellino che, in data 19/12/2018, aveva riconosciuto g li imputati colpevoli dei delitti di usura pluria gg ravata ed estorsione, condannandoli, previo riconoscimento delle attenuanti g eneriche prevalenti, alla pena di anni tre,mesi sei di reclusione ed euro 2500 di multa ciascuno.
I ricorsi, proposti con unico atto, sono inammissibili. Il primo motivo re do g lianze in punto di responsabilità per il fatto estorsivo ascritto al ,capo B) g ià analiticamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese (pa g . 10) con motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e con g ruenza lo g ica, avendo i g iudici territoriali dato conto dell’attendibilità della p.o. e de g li elementi testimoniali e documentali che ne corroborano le dichiarazioni ; dell’impossibilità di accedere all’alternativa q ualificazione g iuridica ex art. 393
cod.pen. (oggetto del terzo motivo), nonché degli elementi che sostengono il concorso d COGNOME NOME nell’illecito.
2.1 Le censure in punto di sussistenza dell’aggravante dello stato di bisogno risultano tutto generiche in quanto prive di correlazione critica con le argomentazioni reiettive es a pag 9.
2.2 Destituiti di giuridico fondamento s’appaiesano anche i conclusivi rilievi concer l’intervenuta revoca per superfluità del teste d’accusa COGNOME NOME, avendo la sent impugnata (pag. 7) convalidato la valutazione del Tribunale con motivazione congrua a front di deduzioni del tutto apodittiche in quanto la difesa aveva omesso di chiedere l’assunzio del teste previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, esponendo le ragioni ci decisività della testimonianza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiar inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La AVV_NOTAIOgAVV_NOTAIO estensore
Il Presidente