Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 353 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 353 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e letta la memoria per il ricorrente depositata il 30 settembre 2025;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si deduce l’inesatta qualificazione giuridica dei reati contestati all’imputato, non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, in particolare, che la prima censura, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di estorsione, è altresì manifestamente infondata perché si limita ad una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con gli stessi principi di diritto citati nel ricorso e non è consentita dalla legge in questa sede perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito;
che, sul punto, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai vizi dedotti, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e dell sussistenza del reato in parola (si vedano le pagine da 9 e 13 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, in base alle quali i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrato, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, il reato di estorsione contestato al capo a) della rubrica);
ritenuto che le medesime considerazioni devono svolgersi con riguardo al secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica del reato di rapina impropria denunciando la mancanza della motivazione, atteso che non sono consentite tutte le doglianze attinenti a vizi della motivazione che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria de singolo elemento, come nel caso di specie;
che l’onere argomentativo dei giudici di appello risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi di prova ritenuti decisivi e rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi integrativi del reato di
rapina impropria contestato al capo b) dell’imputazione (si vedano al riguardo le pagine 13 e 14 della sentenza impugnata);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del delitto di estorsione prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, oltre che riproduttivo anch’esso di profili di censura già rappresentati in appello, nella cui sede si sollecitava il riconoscimento dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché – premesso che l’applicabilità della suddetta diminuente implica un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici – nel caso di specie emerge come i giudici di merito abbiano ritenuto non ravvisabile il danno economico di speciale tenuità sulla base di una congrua e non illogica motivazione, in linea con l’indirizzo incontrastato della Corte di legittimità (si veda pagina 15 della sentenza impugnata);
ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del delitto di rapina, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024 non è consentito in sede di legittimità, qualora la questione, già proponibile in sede di appello, non sia stata prospettata neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata);
che, invero, più in generale, va ribadito che il mancato esercizio del poteredovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.