Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Divieto di Ripetere le Stesse Censure
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede precisione tecnica e argomentazioni giuridiche solide. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare della Corte. Un caso emblematico è quello che porta a una dichiarazione di ricorso inammissibile, come evidenziato da una recente ordinanza. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di merito dove ridiscutere i fatti, ma un giudice di legittimità. Se un ricorso si limita a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello, senza sollevare nuove questioni di diritto, il suo destino è segnato.
Il Caso in Esame: Un Appello Basato su Motivi Già Valutati
Nel caso specifico, un imputato aveva presentato ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello. Il fulcro della sua difesa era il riconoscimento del vizio parziale di mente, un’argomentazione che, a suo dire, non era stata adeguatamente considerata. Il ricorrente censurava la parte della decisione che aveva escluso tale vizio, ma la sua doglianza non era inedita. Si trattava, infatti, della stessa identica censura già presentata e ampiamente confutata dai giudici di secondo grado.
La Corte d’Appello, nella sua sentenza, aveva già affrontato la questione, facendo riferimento a una perizia tecnica disposta in un periodo molto vicino a quello dei fatti contestati. Sulla base di tale perizia, i giudici avevano spiegato in modo pertinente le ragioni per cui, pur riconoscendo la circostanza attenuante legata a una parziale infermità, la tesi difensiva non poteva essere accolta nella sua interezza come proposta.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha osservato che il primo motivo di ricorso era meramente ‘riproduttivo’ di una censura già respinta. Questo vizio procedurale è fatale. Il ricorso per cassazione deve evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni di merito già esaminate.
Quando un motivo è una copia di quanto già discusso e rigettato, la Corte lo dichiara inammissibile. La conseguenza, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è severa: il ricorrente non solo vede la sua richiesta respinta senza un esame nel merito, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in 3.000 euro.
le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul ruolo stesso del giudizio di legittimità. La Corte d’Appello aveva adempiuto al suo dovere, fornendo una giustificazione logica e coerente basata su elementi concreti, come la perizia. La censura del ricorrente, non attaccando un vizio di legge o un’illogicità manifesta della motivazione d’appello, ma limitandosi a ripresentare la propria interpretazione dei fatti, esulava dall’ambito di competenza della Cassazione.
In sostanza, la Corte ha ribadito che non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un’ulteriore opportunità per ottenere una nuova valutazione delle prove. Il giudizio di fatto si conclude con la sentenza d’appello, a meno che la sua motivazione sia talmente carente, contraddittoria o illogica da costituire un vero e proprio errore di diritto.
le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione deve essere mirato e specifico. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario individuare e argomentare con precisione i vizi di legittimità che la inficiano. Proporre un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione rafforza il principio di efficienza processuale e il ruolo della Cassazione come custode della corretta applicazione della legge, non come giudice dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo al vizio parziale di mente, era una mera ripetizione di una censura già esaminata e motivatamente respinta dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
La Corte d’Appello aveva completamente ignorato la questione del vizio di mente?
No, la Corte d’Appello aveva esaminato la questione facendo pertinente riferimento a una perizia e aveva dato conto delle ragioni per cui sussisteva la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, confutando però la tesi difensiva nella sua interezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha escluso il vizio parziale di mente del ricorrente è riproduttivo di identica censura confutata d Corte di appello fche ha fatto pertinente riferimento al contenuto della perizia disposta in un periodo coevo rispetto a quello in cui si sono realizzati i fatti contestati, dando conto delle ra della sussistenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (pag. 2);
rilevato, pertanto, che all’Inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024.