Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39898 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ARCEVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di avere provocato il sinistro stradale, laddove quest’ultimo sarebbe stato determiNOME dall’azione imprevedibile della terza trasportata che avrebbe inopinatamente tirato il freno a mano, e con un secondo motivo violazione della legge processuale in punto di determinazione della pena in quanto, sebbene non meglio specificata, la riduzione della pena per il giudizio abbreviato sarebbe stata erroneamente determinata nella misura di un terzo e non, come previsto dal novellato art. 442, comma 2, cod. proc. pen, nella metà, trattandosi di reato contravvenzionale.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Inoltre, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugNOME dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, anche in relazione alla ritenuta aggravante, evidenziando come la circostanza aggravante di cui sopra sussiste quando si è verificato qualunque avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, sia idoneo a provocare pericolo alla collettività senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (vedasi Sez. 4, n. 13150 del 12/03/2025, COGNOME, Rv. 287901 – 01; Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, COGNOME, Rv. 275872 – 01). E di come la giurisprudenza di legittimità da sempre affermi il principio di diritto in forza del quale non si richie
l’accertamento del nesso eziologico tra incidente e condotta colposa perché basta il collegamento materiale tra il verificarsi dell’incidente e lo stato di alterazion dell’agente (che nel caso concreto è provato al di là di ogni ragionevole dubbio).
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo. Sez. 4, Sentenza n. 54991 del 24/10/2017 Ud. (dep. 07/12/2017) COGNOME, Rv. 271557 – 01
Con motivazione logica la Corte territoriale evidenzia che le digressioni narrative della trasportata, peraltro in stato di alterazione pure lei, circa l’azionamento del freno a mano da parte sua come possibile (unica) causa della perdita di controllo sono del tutto eccentriche rispetto all’oggetto, della prova decisiva, da valutare e, pertanto, rendono la motivazione della sentenza che le prende in esame del tutto superflua. E che in ogni caso è agevole riscontrare che, a detta della Pelliccia, la sua decisione di azionare il dispositivo di emergenza dipese proprio dalla constatazione che il conducente, visibilmente ebbro, andava troppo veloce e vi era il rischio di incidente, dando così fondamento fenomenico alla circostanza aggravante.
2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
NOME COGNOME aveva lamentato dinanzi ai giudici di appello che il GM di Ancona, che gli aveva applicato la pena finale di mesi 8 di arresto ed euro 2000 di ammenda, avesse errato nell’entità della diminuzione per il rito abbreviato, trattandosi di reato contravvenzionale.
A pag. 6 dell’atto di appello del 29/01/2024 a firma del medesimo AVV_NOTAIO oggi pcorrente si legge: “Nel caso di specie, poiché il Tribunale ha posto quale pena base quella minima prevista dal:’art. 186, comma 2, lett. c) con l’aumento di cui al comma 2 bis (vedasi anche la correzione operata a penna dal giudice), allora è del tutto evidente che il giudice di prime cure ha operato una riduzione di pena di un terzo anziché della metà come invece disposto dalla succitata nonna codicistica per i reati contravvenzionaii.
Ebbene, la Corte marchigiana ha ritenuto fondato il motivo in questione sul rilievo che il primo giudice «non ha applicato la diminuzione obbligatoria che derivava dalla scelta del rito abbreviato» e ha ridotto la pena a mes’ sei di arresto ed euro 1500 di ammenda
Ciò ha fatto, anche se non indicandolo, con tutta evidenza partendo dalla medesima pena base minima di anni uno di arresto ed euro 3000 di ammenda che è
la pena minima per il reato di cui all’art. 186 lett. c) e 2bis cod. strada, pena da cui evidentemente, come si era riconosciuto anche neWatto di appello, era partito anche il giudice di primo grado. Solo che quest’ultimo l’aveva erroneamente ridotta di un terzo e non della metà, come ha poi fatto la Corte territoriale. Ciò senza considerare gli ulteriori aumenti che sarebbero stati possibili ai sensi del comma 2 ter.
Non è dato di comprendere, sul punto, allora quale sia il senso della doglianza di cui al ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025