Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando un imputato viene condannato, ha il diritto di impugnare la decisione. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione non è illimitato. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le regole che governano l’ultimo grado di giudizio.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna alla Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 186, comma 2-sexies, del Codice della Strada, pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato, ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, proponendo ricorso.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha basato il suo appello su due principali argomentazioni:
1. Vizio di motivazione sulla responsabilità penale: Contestava le ragioni per cui era stato ritenuto colpevole del reato.
2. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: Lamentava che i giudici di merito non avessero concesso uno ‘sconto’ di pena.
Questi motivi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte come inadeguati per un giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati del nostro ordinamento processuale penale, che limitano il sindacato della Cassazione alle sole violazioni di legge e non a una nuova valutazione dei fatti.
Le Doglianze di Fatto non Ammesse in Cassazione
Il cuore della pronuncia risiede nella distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto. La Corte ha osservato che i motivi del ricorso non erano altro che “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato non stava denunciando un’errata applicazione della legge, ma stava chiedendo alla Cassazione di rivalutare le prove e i fatti del processo, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito). Inoltre, i motivi erano una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, senza un confronto specifico con le argomentazioni di quest’ultima.
La Discrezionalità del Giudice sul Trattamento Sanzionatorio
Anche la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata respinta. La Corte ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale decisione è insindacabile in Cassazione, a meno che non sia palesemente arbitraria o basata su una motivazione manifestamente illogica, condizioni che in questo caso non sussistevano.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla natura del giudizio di Cassazione. Esso non è un “terzo grado” di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Pertanto, non è possibile presentare alla Suprema Corte le stesse obiezioni fattuali già discusse e respinte in appello, sperando in una diversa interpretazione delle prove. Il ricorso deve individuare precisi errori di diritto commessi dal giudice precedente, non limitarsi a esprimere un generico dissenso con la sua decisione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve come monito: per accedere alla Corte di Cassazione è necessario formulare censure specifiche e pertinenti al giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso in modo tecnicamente corretto, concentrandosi sui vizi di legge e non su una sterile riproposizione di argomenti fattuali.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sollevati erano mere doglianze di fatto, riproduttive di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, e non contestavano specifici errori di diritto, come richiesto per il giudizio di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche?
No, la determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione delle attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Può essere censurata in Cassazione solo se è frutto di arbitrio o assistita da una motivazione manifestamente illogica, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 25/08/1990
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 15 settembre emessa dal Giudice dell’udienza preliminare presso il locale Tribunale per il reato di cui all’art. 186, comma 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
Ritenuto che i motivi sollevati (Vizio di motivazione relativamente alla dichiarazione di penale responsabilità per il reato contestato; nonché relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 3 e 4 sent. impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto; deve, inoltre, essere ricordato che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore COGNOME
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