Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Nuovi
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare precisi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse questioni già vagliate e decise nei gradi precedenti. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di legge e di motivazione su due punti specifici: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il diniego della sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un vaglio preliminare sulla stessa ammissibilità dell’impugnazione. Secondo i giudici, i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che una ripetizione di argomenti già ampiamente discussi e correttamente respinti dalla Corte territoriale. In sostanza, l’imputato ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che esula dai poteri del giudice di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio consolidato secondo cui il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. I motivi di ricorso devono denunciare vizi specifici della sentenza impugnata (come la violazione di legge o un difetto logico palese della motivazione), non limitarsi a riproporre le stesse ‘doglianze reiterative’ già esaminate. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito argomenti corretti e logici per respingere le richieste dell’imputato. Il tentativo di rimettere in discussione tali elementi si è quindi risolto in una mera sollecitazione a una nuova valutazione fattuale, preclusa in sede di legittimità. La declaratoria di inammissibilità è stata, pertanto, una conseguenza inevitabile.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare. In primo luogo, la sentenza di condanna è divenuta definitiva. In secondo luogo, a causa dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un monito fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione: è essenziale formulare motivi di ricorso che presentino profili di novità e critiche puntuali alla sentenza impugnata, evitando di riproporre sterilmente argomenti già disattesi. Un ricorso meramente ripetitivo è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il proponente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono meramente reiterativi di doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “reiterativi”?
Significa che il ricorrente ripropone le stesse argomentazioni e critiche già presentate e valutate dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di illegittimità o vizi di motivazione che possano essere esaminati dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47509 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47509 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’ad, 385 cod. pen;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla applicabilità dell’art. 131bis cod. pen. e alla sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-7 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023