Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta la Rivalutazione dei Fatti
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di Cassazione. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di garantire la corretta applicazione della legge. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente come la mera riproposizione di argomenti di merito porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano, emessa a seguito di un precedente annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione. L’imputato era stato condannato per il suo coinvolgimento in una rapina, eseguita materialmente da un altro soggetto ma pianificata, secondo l’accusa, con il suo concorso.
Il Ricorso in Cassazione e le Doglianze dell’Imputato
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente due aspetti:
1. Una diversa lettura delle prove: Il ricorrente ha offerto una propria interpretazione delle risultanze probatorie, proponendo una ricostruzione dei fatti alternativa a quella ritenuta valida dalla Corte d’Appello.
2. Travisamento della prova: Sono state sollevate censure su presunti travisamenti della prova, sostenendo che alcuni elementi fossero stati interpretati in modo errato o marginale.
In sostanza, il ricorso non contestava una violazione di legge, ma chiedeva alla Suprema Corte di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione chiara e lineare. I giudici hanno sottolineato che il ricorso era ‘meramente reiterativo di doglianze di merito’. Questo significa che l’imputato non ha sollevato questioni di legittimità (cioè errori nell’applicazione del diritto), ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha evidenziato i seguenti punti chiave:
* Logicità della motivazione d’appello: La sentenza impugnata presentava una motivazione ‘immune da cesure logiche’, spiegando in modo coerente i rapporti tra il ricorrente e gli altri coimputati e la concatenazione degli eventi.
* Irrilevanza dei presunti travisamenti: I dedotti travisamenti della prova sono stati giudicati marginali e non idonei a ‘sovvertire il quadro indiziario’ complessivo. Il ricorrente, inoltre, non si era confrontato con gli elementi probatori ritenuti determinanti dalla Corte d’Appello.
* Il ruolo della Cassazione: Il tentativo di sottoporre alla Corte una ‘prospettazione alternativa del fatto’ è estraneo al giudizio di legittimità. La Cassazione non può riesaminare le prove e decidere quale versione dei fatti sia più credibile.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Limiti e Funzione del Giudizio di Legittimità
Questa ordinanza è un’importante conferma dei confini del giudizio di Cassazione. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare vizi specifici della sentenza, come la violazione di una norma di legge o un vizio di motivazione che la renda manifestamente illogica o contraddittoria. La semplice riproposizione di una tesi difensiva già vagliata e motivatamente respinta nei gradi di merito conduce, come in questo caso, a un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a essere una mera ripetizione di doglianze di merito, proponendo una lettura alternativa dei fatti già valutati dal giudice precedente, senza sollevare reali questioni di legittimità o vizi logici evidenti nella motivazione.
Cosa significa che un ricorso è “meramente reiterativo di doglianze di merito”?
Significa che l’impugnazione si limita a riproporre le stesse argomentazioni sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti che erano già state presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuove censure relative a violazioni di legge.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35931 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata a seguito di precedente annullamento con rinvio;
ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di doglianze di merito, sottoponendo a questa Corte una prospettazione alternativa del fatto basata su una diversa lettura delle risultanze probatorie;
rilevato che la Corte di appello ha fornito una motivazione immune da cesure logiche in ordine ai rapporti tra il ricorrente e gli altri correi, già giudicati definitivamente, nonché sulla concatenazione degli eventi che hanno preceduto e seguito la rapina eseguita materialmente da COGNOME;
rilevato che i dedotti travisamenti della prova non sono di per sé idonei a sovvertire il quadro indiziario, attenendo ad aspetti marginali, senza che il ricorrente si sia fatto carico di valutare le presunte discrasie probatorie rispetto agli elementi ritenuti determinanti dalla Corte di appello;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
2024
Così deciso il 14