Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti di questo strumento. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un principio cardine: la Cassazione non riesamina il fatto, ma valuta la corretta applicazione del diritto. Se il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, il suo destino è segnato: sarà dichiarato ricorso inammissibile. Analizziamo il caso per comprendere meglio questo importante principio processuale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di rapina, confermata sia dal Tribunale in primo grado sia dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di proporre ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento della minaccia, costitutivo del reato di rapina.
In sostanza, la difesa contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato le parole pronunciate dall’imputato, ritenendole non sufficientemente intimidatorie per configurare una minaccia penalmente rilevante.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 45944 del 2023, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata (cioè, se le parole fossero o meno una minaccia), ma si è fermata a un livello precedente, quello dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione.
La Mera Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il punto centrale della decisione è che il ricorso presentato era una mera fotocopia dei motivi già esposti nel giudizio di appello. La Corte d’Appello aveva già esaminato, motivato e respinto la tesi difensiva sulla portata minatoria delle frasi. Riproporre la stessa identica questione alla Cassazione, senza sollevare specifiche critiche alla logica giuridica della sentenza di secondo grado, trasforma il ricorso in un atto non specifico, ma solo apparente.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
Questo caso offre l’occasione per ribadire la differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) sono “di merito”, perché i giudici possono (e devono) analizzare le prove e ricostruire i fatti. La Corte di Cassazione, invece, è un giudice “di legittimità”: il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
le motivazioni
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Citando diverse sentenze precedenti, ha ribadito che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito”.
I motivi, in tal caso, non assolvono alla loro funzione tipica, che è quella di una critica puntuale e specifica contro la sentenza impugnata. Diventano, invece, una richiesta implicita di una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente non solo ha visto il suo ricorso respinto, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità.
le conclusioni
La pronuncia in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza o dell’erroneità di una sentenza di condanna. È necessario che il ricorso identifichi precisi errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza d’appello. Insistere nel riproporre questioni di fatto già ampiamente dibattute e decise nei gradi di merito porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente e la definitiva chiusura del caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica alla motivazione della sentenza di secondo grado.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, non ricostruire nuovamente i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45944 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45944 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in data 17/02/2023 della Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza in data 12/01/2022 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di rapina.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della minaccia.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo della medesima questione di merito proposta con il gravame, quanto alla portata minatoria intimidatrice della frase pronunciata dall’imputato, affrontata e risolta dalla Corte di appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e oggi riproposta con il gravame, senza che si possa rinvenire l’esposizione di censure scrutinabili in sede di legittimità.
A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
3.Pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.