Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello non Bastano
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere, dichiarando il ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati non rispettano i requisiti di specificità e novità richiesti dalla legge. Il caso riguarda una condanna per il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, un reato previsto dall’art. 707 del codice penale, e dimostra l’importanza di formulare censure precise e pertinenti in ogni grado di giudizio.
Il Contesto del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
Un individuo, condannato in primo grado dal Tribunale di Pescara e la cui sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila, ha proposto ricorso per Cassazione. La contestazione riguardava il reato di possesso ingiustificato di arnesi da scasso.
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
- La presunta violazione dell’art. 707 c.p., sostenendo che la polizia giudiziaria non avesse chiesto giustificazioni sul possesso degli strumenti.
- Un vizio di motivazione per non aver considerato la giustificazione fornita dall’imputato.
- Un’omessa motivazione sulla richiesta di riduzione della pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. L’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata sulla natura dei motivi proposti, ritenendoli non idonei a superare il cosiddetto vaglio di ammissibilità.
Ripetitività e Natura Valutativa dei Primi Due Motivi
La Corte ha osservato che i primi due motivi di ricorso erano essenzialmente una riproposizione delle stesse questioni già sollevate e respinte dalla Corte di Appello. I giudici di secondo grado avevano già ritenuto ‘inverosimile’ la giustificazione addotta dall’imputato, con una motivazione considerata logica e priva di vizi.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo compito non è rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. I motivi del ricorrente, invece, si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha specificato che è irrilevante se la giustificazione sia stata data spontaneamente o su richiesta, ciò che conta è la sua plausibilità, già giudicata negativamente nei gradi di merito.
L’Aspecificità del Motivo sulle Attenuanti
Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua ‘aspecificità’ già nell’atto di appello. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche era stata formulata come una ‘mera sollecitazione’ alla Corte territoriale, senza argomentazioni specifiche a supporto.
Su questo punto, la Cassazione cita un proprio precedente (Sentenza n. 20356/2021), ricordando che l’inammissibilità di un’impugnazione, anche se non rilevata dal giudice precedente, deve essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento. Le cause di inammissibilità, infatti, non sono sanabili.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di una strategia difensiva attenta e precisa in ogni fase del processo penale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi di impugnazione devono essere:
- Specifici: Devono indicare con precisione le parti del provvedimento impugnato e le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della critica.
- Nuovi: Non possono limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice precedente, a meno che non si contesti specificamente la logicità della motivazione con cui sono state respinte.
- Pertinenti: Devono riguardare questioni di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non richieste di riesame del merito dei fatti.
La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una conseguenza diretta della presentazione di un ricorso giudicato privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi erano una pedissequa reiterazione di questioni già respinte dalla Corte di Appello, con argomentazioni di natura puramente valutativa e non consentite in sede di legittimità. Il terzo motivo era inammissibile per aspecificità, essendo stato formulato in appello come una mera sollecitazione.
È rilevante se la giustificazione per il possesso di arnesi è fornita spontaneamente o su richiesta della polizia?
No, secondo la Corte è irrilevante. Ciò che conta ai fini del giudizio è la valutazione della plausibilità e verosimiglianza della giustificazione stessa, indipendentemente da come sia stata resa.
Cosa succede se il giudice d’appello non rileva l’inammissibilità di un motivo?
L’inammissibilità deve essere comunque dichiarata dalla Corte di Cassazione. Le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.