Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19344 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VITERBO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Viterbo in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5,
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla affe di responsabilità, con riferimento all’imputazione di cui al capo 1) ( cessione COGNOME NOME).
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad a argomentata confutazione.
E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che rip medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valut non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la ma correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni d censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 59 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammar 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/ Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 22
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione dell impugnata, che appare logica e congrua e pertanto immune da vizi di legittimità. In i giudici di merito sottolineano come la natura dei messaggi intercorsi tra le part luce dei pregressi rapporti, fossero indicative di uno schema costantemente s consumatore COGNOME, in sede di esame, ha confermato di aver mandato un messaggio dicendo che gli serviva la sostanza; l’imputato rispondeva dicendo di ” venire su” consumatore ha riferito di aver in precedenza acquistato droga da NOME, di cui aveva i e conosceva l’abitazione ove si era in precedenza rifornito). Va allora ricordato ch costante indirizzo di legittimità, la consumazione del reato di acquisto di sostanze non richiede la cessione e la conseguente ricezione della droga, perfezio compravendita con il solo incontro RAGIONE_SOCIALE volontà del compratore e del (Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011, Conti, Rv. 251736 – 01; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, COGNOME, Rv. 259284 – 01). GLYPH
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il Consiglier;e estensore
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