Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23086 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23086 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 36867/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscim della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenu
generiche, al trattamento sanzionatorio;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generici
circostanza attenuanti generiche sono state riconosciute già all’esito del giudizio di primo grado
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.