Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma Condanna per Droga
Quando un ricorso presentato alla Corte di Cassazione viene definito manifestamente infondato, le conseguenze per il ricorrente possono essere significative. Una recente ordinanza della Suprema Corte illustra perfettamente le ragioni e gli effetti di una dichiarazione di ricorso inammissibile, fornendo chiari spunti sulla rigorosa valutazione dei motivi di impugnazione. Questo caso specifico, relativo a un reato in materia di stupefacenti, evidenzia come la Corte valuti non solo la correttezza formale, ma anche la sostanza e la plausibilità delle censure mosse contro le sentenze di merito.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato riconosciuto colpevole di un reato legato al possesso di sostanze stupefacenti, con una pena fissata a quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. Non rassegnandosi alla decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ribaltare l’esito dei precedenti gradi di giudizio.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa a Due Punte
Il ricorso si fondava su due principali motivi di impugnazione, volti a scardinare la sentenza della Corte d’Appello.
La Contestazione del Reato
Con il primo motivo, il ricorrente lamentava l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale. In sostanza, si contestava la decisione dei giudici di merito di aver ritenuto sussistente la fattispecie di reato, mettendo in discussione la valutazione delle prove e la configurabilità stessa del delitto.
La Richiesta delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo si concentrava invece su un vizio di motivazione e sull’erronea applicazione della legge riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che l’imputato avesse diritto a una riduzione della pena, non adeguatamente considerata dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha concluso per la totale inammissibilità del ricorso, giudicando entrambe le doglianze come manifestamente infondate. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla serietà e fondatezza dei motivi stessi.
La Manifesta Infondatezza sul Reato
Riguardo al primo punto, la Corte ha stabilito che la valutazione dei giudici di merito era esente da vizi logici o giuridici. La Corte d’Appello aveva correttamente basato la sua decisione su elementi concreti e significativi, quali:
* Il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta.
* La suddivisione della stessa in singole dosi.
* Le specifiche modalità di occultamento.
Questi fattori, nel loro insieme, costituivano una base probatoria solida e sufficiente a integrare la fattispecie di reato contestata, rendendo la censura del ricorrente palesemente priva di fondamento.
Il Rigetto sulla Richiesta di un ricorso inammissibile
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Suprema Corte ha osservato che la decisione di non concedere le attenuanti generiche era sorretta da un’adeguata motivazione. I giudici avevano tenuto conto del contegno processuale dell’imputato e, soprattutto, del fatto che la pena inflitta dal primo giudice era già stata fissata al minimo edittale. Non vi era quindi margine, né giustificazione, per un’ulteriore riduzione.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte ha motivato la sua decisione di dichiarare il ricorso inammissibile sottolineando come entrambi i motivi fossero palesemente privi di pregio. La valutazione dei fatti, compiuta dalla Corte territoriale, è stata giudicata logica e coerente. La decisione sulle attenuanti generiche era supportata da una giustificazione adeguata, in linea con i principi giurisprudenziali. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorrente avesse proposto l’impugnazione senza che vi fossero elementi concreti per sostenere una possibile violazione di legge, agendo quindi con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Conclusioni
Le conclusioni tratte da questa ordinanza sono chiare: un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica riproposizione di questioni già valutate dai giudici di merito. Deve, al contrario, basarsi su vizi specifici, logici o giuridici, che emergano con evidenza dal provvedimento impugnato. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che comporta, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro. Ciò serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Per quali ragioni la Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile?
La Corte può dichiarare un ricorso inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, cioè palesemente privi di fondamento logico o giuridico, come avvenuto in questo caso per entrambi i motivi proposti.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti per confermare la sussistenza del reato?
La Corte territoriale ha ritenuto provato il reato basandosi su elementi concreti come il quantitativo dello stupefacente, la sua suddivisione in singole dosi e le modalità di occultamento, ritenendo tale valutazione esente da vizi logici o giuridici.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5882 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5882 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 12/12/1995
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza resa in udienza 1’8 aprile 2024 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del 26 novembre 2018 conVil Tribunale di Catania aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 2000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto sussistente la fattispecie di reato contestata;
che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha ritenuto integrata la fattispecie di reato contestata dando rilievo al quantitativo di stupefacente rinvenuto in possesso del Baiamonte, alla sua suddivisione in singole dosi ed alle modalità di occultamento dello stesso;
che il secondo motivo risulta del pari manifestamente infondato in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esclusa sulla scorta del contegno processuale del prevenuto, è comunque sorretta da adeguata motivazione allorché tiene conto del fatto che il primo Giudicante ha ritenuto essere pena adeguata al reato contestato quella contenuta nel minimo e non altra inferiore;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle GLYPH !? · ammende.
Così deciso deciso in Roma, il 22 novembre 2024
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