La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, affronta un caso di Riqualificazione impugnazione, chiarendo quale sia il mezzo corretto per contestare una sentenza di non luogo a procedere emessa nell’udienza pre-dibattimentale. Questa decisione è fondamentale per avvocati e imputati, poiché un errore procedurale può compromettere l’esito del giudizio. Analizziamo insieme questo importante principio di diritto.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalle accuse mosse nei confronti di un’imputata per una serie di reati, principalmente di natura edilizia e paesaggistica. Il Giudice per l’udienza pre-dibattimentale del Tribunale, in data 25 giugno 2024, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere, dichiarando i reati estinti per prescrizione.
Tuttavia, l’imputata, desiderando un’assoluzione nel merito e non una mera declaratoria di estinzione, aveva precedentemente rinunciato alla prescrizione. Di conseguenza, ha deciso di contestare la sentenza, proponendo un ricorso diretto alla Corte di Cassazione, noto come ricorso “per saltum”.
L’Errore Procedurale e la Riqualificazione Impugnazione
La scelta di adire direttamente la Suprema Corte si è rivelata proceduralmente errata. Sia il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, sia il difensore della parte civile (un Comune), hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso. Il nodo cruciale della questione risiedeva nell’interpretazione delle nuove norme procedurali introdotte dalla Riforma Cartabia, in particolare l’articolo 554-quater del codice di procedura penale. Questo articolo disciplina specificamente i mezzi di impugnazione avverso le sentenze emesse al termine dell’udienza pre-dibattimentale.
La Tesi Difensiva e le Obiezioni delle Controparti
La difesa dell’imputata ha articolato quattro motivi di ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza di primo grado. Le altre parti processuali, invece, hanno sostenuto che la via scelta fosse preclusa dalla legge, insistendo per una declaratoria di inammissibilità. Si è posto quindi il problema di stabilire se l’errore nella scelta del mezzo di impugnazione dovesse portare a una chiusura definitiva del gravame o se esistesse una soluzione alternativa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha risolto la questione applicando il principio della Riqualificazione impugnazione. I giudici hanno chiarito che la legge, sul punto, non lascia spazio a dubbi. L’articolo 554-quater, comma 1, del codice di procedura penale, stabilisce espressamente che contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa ai sensi dell’art. 554-ter, l’imputato può proporre appello.
Il ricorso “per saltum”, disciplinato dall’articolo 569 c.p.p., costituisce un rimedio eccezionale e non è applicabile in questo contesto. Tale strumento è consentito solo per le sentenze che definiscono il merito del primo grado di giudizio, mentre la sentenza di non luogo a procedere ha natura processuale e viene emessa in una fase antecedente al dibattimento.
La Corte ha rafforzato la propria argomentazione citando un recente e pertinente precedente giurisprudenziale (Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024), il quale ha stabilito che, in caso di erronea proposizione del ricorso “per saltum”, l’impugnazione non deve essere dichiarata inammissibile, ma deve essere riqualificata in termini di appello. L’errore della parte non può quindi precludere il diritto a una revisione della decisione, ma impone al giudice di incanalare l’atto nel percorso processuale corretto.
Le Conclusioni
In applicazione di questi principi, la Corte di Cassazione ha qualificato il ricorso presentato dalla difesa come un atto di appello. Di conseguenza, ha disposto la trasmissione di tutti gli atti alla Corte di Appello di Salerno, quale organo giurisdizionale competente a decidere nel merito dell’impugnazione. Questa ordinanza ribadisce l’importanza della scelta corretta del mezzo di gravame, ma allo stesso tempo applica il fondamentale principio di conservazione degli atti giuridici, convertendo l’impugnazione errata in quella corretta ed evitando di penalizzare l’imputata con una pronuncia di inammissibilità che avrebbe chiuso definitivamente la questione.
È possibile fare ricorso per cassazione “per saltum” contro una sentenza di non luogo a procedere emessa nell’udienza pre-dibattimentale?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 554-quater del codice di procedura penale, il mezzo di impugnazione corretto contro tale sentenza è l’appello. Il ricorso “per saltum” è riservato ad altre tipologie di sentenze.
Cosa succede se si presenta un ricorso per cassazione invece di un appello in questo specifico caso?
Il ricorso non viene dichiarato inammissibile. Il giudice dell’impugnazione (in questo caso la Cassazione) deve procedere alla “riqualificazione” dell’atto, considerandolo come un appello e trasmettendo gli atti alla Corte di Appello competente.
Qual è il fondamento normativo per la riqualificazione dell’impugnazione?
La decisione si basa sul principio di conservazione degli atti giuridici e sulla corretta interpretazione combinata degli articoli 554-quater e 569 del codice di procedura penale, come confermato anche da precedente giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024).