Ricorso Inammissibile: la Cassazione sui Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui motivi che possono portare a un ricorso inammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione. Attraverso l’analisi di un caso specifico, la Suprema Corte ribadisce principi consolidati in materia di procedura penale, con particolare riferimento al ‘rito cartolare’ e alla discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti di Causa
Un imputato presentava ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due aspetti principali: uno di natura procedurale e uno relativo al merito della decisione sulla pena.
In primo luogo, il ricorrente lamentava una violazione di legge per il mancato rinvio dell’udienza d’appello, nonostante il suo difensore avesse aderito a un’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria. In secondo luogo, contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
Analisi del Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, ritenendoli entrambi manifestamente infondati e dichiarando, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Il Rito Cartolare e l’Astensione del Difensore
Sul primo punto, la Corte ha specificato che la richiesta di rinvio per adesione a uno sciopero degli avvocati non trova accoglimento quando il processo si svolge con ‘rito cartolare’. Questo rito, infatti, sostituisce l’udienza fisica con lo scambio di note scritte, rendendo irrilevante la presenza del difensore. La richiesta di rinvio, pertanto, è stata considerata priva di fondamento in questo specifico contesto procedurale, in linea con un precedente orientamento giurisprudenziale.
La Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti e sulla Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione e a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si basi su un riferimento congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi rilevanti. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva adempiuto a tale obbligo.
Inoltre, per quanto riguarda la determinazione della pena, la Corte ha sottolineato che, quando la sanzione è inferiore alla media edittale, il giudice può motivare la sua decisione anche con espressioni sintetiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’. Un onere motivazionale più stringente è richiesto solo quando la pena si attesta su livelli superiori alla soglia media.
Le Motivazioni
La decisione si fonda su una rigorosa applicazione dei principi che governano il giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I motivi di ricorso basati su doglianze procedurali infondate (come il rinvio in un rito scritto) o che mirano a una rivalutazione del merito (come la richiesta di una diversa valutazione delle attenuanti) sono destinati all’inammissibilità. La Corte, con questa ordinanza, riafferma che il ‘rito cartolare’ è stato introdotto per esigenze di efficienza e la sua natura esclude l’applicabilità di istituti legati alla presenza fisica in udienza. Allo stesso tempo, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel dosare la pena, purché la sua decisione sia logicamente motivata, anche in forma sintetica se la pena è mite.
Le Conclusioni
L’ordinanza stabilisce con chiarezza le conseguenze di un’impugnazione basata su argomenti deboli. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo il rigetto delle richieste, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità concreti e non può trasformarsi in un pretesto per ridiscutere valutazioni di fatto già compiute nei gradi di merito.
L’adesione di un avvocato a uno sciopero comporta sempre il rinvio dell’udienza?
No. Secondo la Corte, nel caso di ‘rito cartolare’ (procedimento scritto), l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze non costituisce un motivo valido per il rinvio, poiché la sua presenza fisica non è richiesta.
Il giudice deve sempre motivare nel dettaglio il diniego delle attenuanti generiche?
No. Non è necessario che il giudice analizzi ogni elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che fornisca un riferimento congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi, essendo la sua una valutazione ampiamente discrezionale.
Cosa comporta la dichiarazione di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza esame del merito e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6894 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6894 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 13/02/1974
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
considerato che il primo motivo, che deduce la violazione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. per mancato rinvio dell’udienza in appello per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria, è manifestamente infondato nell’eventualità di ‘rito cartolare’, come nel caso di specie (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 – 01);
ritenuto che il secondo motivo (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; entità della pena) è manifestamente infondato poiché non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4), mentre la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Secondo consolidato orientamento, nel caso di pena inferiore alla media edittale, è sufficiente che il giudice utilizzi espressioni come «pena congrua o pena equa» o «congruo aumento» (si veda, in proposito, pag. 4), dovendosi esigere maggiore impegno motivazionale solo in caso di sanzioni superiori a quella soglia;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
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Il Presidente