Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega Perché la Genericità non Paga
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio a cui un imputato può appellarsi. Tuttavia, per essere esaminato, l’atto deve rispettare requisiti di specificità e non limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché generico e ripetitivo, offrendo un chiaro monito sull’importanza di formulare censure precise e pertinenti alla sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Guida in Ebbrezza al Ricorso
Il caso ha origine dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale di Forlì per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale e dalla circostanza dell’orario notturno. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bologna.
L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione riguardo al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che il motivo sollevato non era ammissibile in sede di legittimità per una duplice ragione: la sua genericità e la sua natura meramente riproduttiva di argomenti già vagliati.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha osservato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure che erano state già adeguatamente esaminate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale. In pratica, l’imputato non ha introdotto nuovi profili di critica legati a vizi di legittimità della sentenza d’appello, ma ha semplicemente ripetuto le argomentazioni di merito, sperando in un riesame dei fatti che non è consentito in Cassazione. Il giudizio di legittimità, infatti, non è un terzo grado di merito, ma serve a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si attiene a questi binari è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La decisione in esame sottolinea un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione deve essere specifico e non può essere una semplice riedizione delle difese già svolte nei gradi di merito. Per avere una possibilità di successo, è necessario individuare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione illogica nella sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso si trasforma in un atto puramente dilatorio, con la conseguenza, come in questo caso, della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, oltre ad essere generico, si limitava a riprodurre profili di censura che erano già stati adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello con argomenti giuridici appropriati.
Quale argomento specifico aveva sollevato il ricorrente per chiedere l’annullamento della condanna?
Il ricorrente aveva sollevato un unico motivo relativo all’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione, contestando il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1160 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1160 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CODIGORO il 26/11/1983
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Forlì per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravat dalla provocazione di incidente stradale e dall’orario notturno.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo al diniego della invocata causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod pen.) non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad esser generico, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (p. 2 e sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Prjésidente