Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, evidenziando i rigorosi criteri di ammissibilità che governano il giudizio di legittimità. Quando un appello si limita a riproporre questioni già ampiamente dibattute e decise nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare valide censure di diritto, la sua sorte è segnata. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito principalmente su due punti: il mancato riconoscimento di un totale difetto di imputabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. È importante notare che, già in primo grado, all’imputato era stata riconosciuta l’attenuante del vizio parziale di mente, che riduce la pena ma non esclude la responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione su un ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 44778/2023, ha dichiarato il ricorso proposto totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un vaglio preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su una motivazione chiara e netta: il ricorso inammissibile era tale perché i motivi addotti erano generici e meramente riproduttivi. In altre parole, il ricorrente non ha presentato argomenti giuridici nuovi o critiche pertinenti alla logicità della sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetere le stesse doglianze già esaminate e respinte, con motivazioni corrette e non illogiche, sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che questioni come la valutazione dell’imputabilità e la concessione delle attenuanti generiche erano state adeguatamente vagliate nelle sedi di merito. La Corte d’Appello, in particolare, aveva fornito argomentazioni giuridiche solide per confermare la responsabilità dell’imputato, pur tenendo conto del già riconosciuto vizio parziale di mente. Proporre nuovamente gli stessi temi in Cassazione senza specificare vizi di legge o di motivazione rende il ricorso un mero tentativo di ottenere una terza valutazione sul fatto, attività preclusa alla Suprema Corte, che è giudice di legittimità e non di merito.
La condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende si basa sul principio, sancito anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui chi propone un ricorso senza la dovuta diligenza, determinando una causa di inammissibilità per colpa, deve subirne le conseguenze economiche.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento destinato a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze di merito. Un ricorso inammissibile, perché generico o ripetitivo, non solo non raggiunge lo scopo desiderato, ma comporta anche costi significativi per il proponente. La decisione serve da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e fondati su vizi di legittimità, evitando di intasare il sistema giudiziario con impugnazioni manifestamente infondate.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando i motivi sono generici, meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Il vizio parziale di mente era stato ignorato dai giudici precedenti?
No, il provvedimento chiarisce che l’attenuante del vizio parziale di mente era già stata applicata e considerata correttamente nella sentenza di primo grado, e che i giudici di merito avevano già vagliato e disatteso gli argomenti sulla piena imputabilità con argomentazioni logiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44778 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44778 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché non consentito dalla legge in sed di legittimità, in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al di di imputabilità ed alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatament vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagin 4. della sentenza che, con argomentazioni non manifestamente illogiche, ha ritenuto l’imputabilità dell’imputato cui già con la sentenza di primo grado era stata applicata l’attenua del vizio parziale di mente);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
re COGNOME
Il Consigliere est COGNOME
Il Presidente