Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve essere consapevole dei limiti specifici del ricorso in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impostazione errata del gravame possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una condanna per guida in stato di ebbrezza, aggravata da diverse circostanze, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. La pena inflitta era di sei mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando principalmente la mancanza e la contraddittorietà della motivazione delle sentenze precedenti. In particolare, la difesa ha contestato la valutazione delle prove, sostenendo un travisamento delle stesse e la violazione delle norme processuali che avrebbero dovuto condurre a un’assoluzione per insufficienza di prove.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente le prove (come farebbe un giudice di appello), ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
La Critica Generica alla Ricostruzione dei Fatti
Nel caso di specie, i giudici supremi hanno rilevato che le censure mosse dall’imputato erano una mera ripetizione di quanto già sostenuto in appello. Ma, soprattutto, si traducevano in una critica generica alla ricostruzione dei fatti, in particolare riguardo all’attribuzione della condotta delittuosa all’imputato. La difesa, secondo la Corte, non ha evidenziato vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o un’illogicità manifesta della motivazione), ma si è limitata a contrapporre la propria interpretazione delle risultanze istruttorie a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. Un tentativo, questo, di ottenere una terza valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La motivazione della Corte è netta e si basa su due pilastri fondamentali. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato reiterativo di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e pertinenti argomenti di diritto. In secondo luogo, e in modo decisivo, l’impugnazione si è risolta in una critica generica e parcellizzata della valutazione delle prove, proponendo una lettura alternativa dei fatti. Questo tipo di censura esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione, la quale non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se questa è sorretta da una motivazione coerente e priva di vizi logici evidenti. La richiesta della difesa, di fatto, mirava a una nuova valutazione nel merito della vicenda, attività non consentita in questa sede.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni d’appello né un tentativo di rimettere in discussione i fatti accertati. Per avere successo, deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti e decisivi nella motivazione della sentenza impugnata. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di un’ulteriore sanzione economica per aver promosso un ricorso manifestamente infondato, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a criticare genericamente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito o a riproporre le stesse doglianze già presentate in appello, senza individuare specifici vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici della motivazione).
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che la Corte non può riesaminare le prove e i fatti per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano fornito una motivazione logica e coerente per la loro decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione pecuniaria. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21492 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con sentenza in data 6 febbraio 2023 la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Udine in data 22 settembre 2021 aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2 lett. c), 186 comma 2 bis e comma 2 sexies d.lgs. n. 285 del 1992 (fatto avvenuto in Pradamano 1’8.12.2018) e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000 di ammenda con la sospensione condizionale della pena.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) cod.proc.pen.) per violazione dei criteri legali di valutazione della prova liberatoria e travisamento della prova; violazione di norme processuali, violazione dell’art. 530 comma 2, cod.proc.pen. e 111 Cost. (art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen.).
3. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero la censura proposta, oltre che essere reiterativa di analoga doglianza poposta con l’atto di appello, si sostanzia in una critica generica della ricostruzione dei fatti operata dal giudice d’appello, con particolare riguardo all’attribuibilità del fatto all’odierno imputato, ad essa contrapponendo, sia pure in modo generico e parcellizzato, una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, come tale non consentita in sede di legittimità.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024